Art. 38
(Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e deroghe per gli stabilimenti di macellazione di ridotta capacitā produttiva)
1. Al fine di assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori per quanto attiene alla sicurezza dei prodotti e di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti di origine animale, la Giunta regionale, con deliberazione, dā attuazione al
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
2. La deliberazione di cui al comma 1 dispone le deroghe per gli stabilimenti di macellazione di ridotta capacitā produttiva in conformitā a quanto previsto dall'Intesa, ai sensi dell'
articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 31 maggio 2007, concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione.
3. La deliberazione di cui al comma 1 č adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.