2. L'Amministrazione regionale accerta che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia con il falco, quale risulta dall' applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'
articolo 2 della direttiva 79/409/CEE.
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 23 giugno 2010, depositata l'1 luglio 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 27 dd. 7 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente comma.