1.
Il presente capo provvede all'adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attivitą produttive della legge regionale 3/2001 nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dall'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivitą, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in conformitą ai seguenti principi sanciti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE:
a) semplificazione delle procedure e formalitą relative all'accesso a un'attivitą di servizi e al suo esercizio;
b) svolgimento di tutte le procedure e formalitą necessarie all'esercizio di attivitą di servizi tramite sportelli unici;
c) garanzia del diritto all'informazione dei prestatori e destinatari delle attivitą di servizi tramite gli sportelli unici;
d) svolgimento delle procedure e formalitą relative all'accesso di attivitą di servizi e al suo esercizio a distanza e per via elettronica mediante gli sportelli unici.