Art. 2
(Adeguamento della normativa)
1. La presente legge dà attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia alla
direttiva 2006/123/CE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti negli atti normativi statali.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge e negli atti attuativi sono adeguate agli eventuali principi e criteri direttivi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.
3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.