Art. 52
1. L'Amministrazione regionale, alla luce delle esigenze derivanti dall'attuazione della programmazione comunitaria 2007-2013 e per corrispondere al fabbisogno derivante dal finanziamento delle domande presentate dall'1 ottobre 2008 fino alla entrata in vigore della presente legge, a valere sull'
articolo 53 bis della legge regionale 12/2002, č autorizzata a finanziare le domande medesime con fondi propri.
3. La data di presentazione delle domande di cui al comma 1 č fatta salva ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unitā di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.