<<2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con deliberazione della Giunta regionale sono determinati:a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;
b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;
d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.>>.