1. Nelle more dell'istituzione e dell'operativitą degli sportelli unici per le attivitą produttive e per le attivitą di servizi di cui alla
legge regionale 3/2001, i soggetti interessati presentano la DIA di cui all'
articolo 24 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 25, agli enti pubblici competenti in base alla disciplina vigente.