<< Art. 24 bis
(Obbligo di comunicazione)
1. La cessazione delle attivitā di cui all'articolo 24 č comunicata allo sportello unico territorialmente competente entro sessanta giorni dall'evento. L'attestazione della presentazione della comunicazione rilasciata dallo sportello unico costituisce titolo certificativo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione di cessazione alle amministrazioni competenti e al registro delle imprese competente per territorio.
2. Ai sensi dell'
articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'attivitā tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attivitā di stampa o di riproduzione meccanica o chimica č subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autoritā di pubblica sicurezza.>>.