<<1. I centri di vacanza per minori sono aperti a seguito di dichiarazione di inizio attivitā presentata al Comune. Le funzioni di controllo e vigilanza sui medesimi competono ai Comuni e comprendono:a) la sospensione e la chiusura dell'attivitā dei centri di vacanza per minori;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione del controllo di competenza dell'autoritā sanitaria.>>.