Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 4
 (Finalità 2 -Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per garantire il ripristino della rete viaria minore a servizio del territorio montano regionale, con particolare riguardo alla viabilità di accesso ai comprensori forestali e malghivi compromessa dalle avversità atmosferiche della trascorsa stagione invernale.
2. Gli interventi di ripristino dei danni e della funzionalità stradale sono attuati dal Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e sono realizzati in economia nelle forme dell'amministrazione diretta e del cottimo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico, per 400.000 euro, dell'unità di bilancio 2.1.2.5031 e del capitolo 2947 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e, per 100.000 euro, a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.1044 e del capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), e degli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), la Regione disciplina con regolamento i criteri di determinazione, gli importi e le modalità di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
7. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 4 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1013 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Canoni per permessi di ricerca e concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), connesso alla predisposizione del Piano di azione regionale, del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria e del Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria, previsti rispettivamente dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico).
10. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2308 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Oneri derivanti dall'assegnazione degli incentivi connessi alla predisposizione del Piano di azione regionale, del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria e del Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria>>.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione un finanziamento di 40.000 euro per l'attuazione di un processo partecipato ai fini della progettazione e della realizzazione di un'opera per la regolazione delle portate idriche lungo il fiume Isonzo.
12. Alla concessione e alla contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma 11 provvede con decreto il direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, previa presentazione della domanda di concessione del finanziamento corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa.
13. Con il decreto di concessione e di erogazione del finanziamento sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2529 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione per la regolazione portate idriche fiume Isonzo>>.
15. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo la parola: <<convegni,>> sono inserite le seguenti: <<attività didattiche,>>.
16. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 18, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 15, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, la cui denominazione è modificata nella seguente <<Contributi per associazioni che operano sul territorio regionale nel settore ambientale per la realizzazione di convegni, attività didattiche, studi e pubblicazioni concernenti la tutela ambientale>>.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 3008, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento per la promozione di iniziative per il miglioramento delle azioni di prevenzione e controllo ambientale>>.
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.2.2018 e del capitolo 2101 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento per l'accordo di programma tra i comuni del bacino idrografico per la salvaguardia ambientale e idrogeologica del fiume Ledra>>.
21. Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), la parola: <<2009>> è sostituita dalla seguente: <<2010>>.
22. In via di interpretazione autentica, la misura percentuale stabilita dalla Giunta regionale nei piani di riparto, ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), si applica alla somma ammissibile rendicontata ai fini della determinazione degli importi da liquidare nei limiti fissati dai rispettivi regolamenti di attuazione.
23. Al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<d'intesa con la Regione Veneto e le Università delle due regioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<d'intesa tra le Università del Friuli Venezia Giulia e le altre Università italiane>>.
24. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 23, si applicano anche alle domande di concessione di contributo già presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 14, della legge regionale 1/2007.
25.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono inseriti i seguenti:
Art. 16 ter
 (Titolare dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione agli scarichi ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e secondo quanto previsto da tale disposizione normativa, è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. In caso di scarichi conferiti a un depuratore l'autorizzazione viene sempre intestata al gestore dell'impianto di depurazione, ancorché l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo.>>.

(1)
26. In attuazione dell'articolo 182, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è ammessa la libera circolazione sul territorio regionale delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata e destinate al recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero. Tali frazioni possono essere conferite anche a impianti non di bacino, tecnologicamente idonei al loro trattamento, che sono autorizzati in deroga al numero di impianti di bacino e alle quantità di rifiuti previsti dal piano regionale e dai programmi provinciali.
28. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007 le parole <<fatta esclusione per l'articolo 9, comma 6>> sono soppresse.
29. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 83, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), si applicano anche ai rapporti convenzionali e di delega antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, in cui gli enti locali deleganti non siano diretti beneficiari dei contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 4/2001.
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 23 giugno 2010, depositata l'1 luglio 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 27 dd. 7 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte istitutiva dell'art. 16 ter della L.R. 16/2008.
2 Comma 17 bis aggiunto da art. 3, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 17 ter aggiunto da art. 3, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4 Comma 17 quater aggiunto da art. 3, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5 Parole soppresse al comma 26 da art. 4, comma 69, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
6 Parole aggiunte al comma 6 da art. 5, comma 37, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 Comma 6 abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
8 Comma 8 abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9 Comma 17 bis sostituito da art. 3, comma 51, L. R. 14/2016
10 Parole aggiunte al comma 17 bis da art. 4, comma 31, L. R. 13/2019
11 Parole sostituite al comma 17 da art. 4, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023
12 Parole aggiunte al comma 17 da art. 4, comma 12, lettera b), L. R. 13/2023
13 Parole aggiunte al comma 17 bis da art. 4, comma 12, lettera c), L. R. 13/2023
14 Comma 17 bis .1 aggiunto da art. 4, comma 12, lettera d), L. R. 13/2023