Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 15
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
3. In analogia a quanto stabilito per i contributi di cui all'articolo 15, commi dall'8 al 21, della legge regionale 17/2008, la norma di cui al precedente comma 2, lettera b), si applica anche alle domande di contributo riferite ai capitoli dì bilancio 9188, 5393 e 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. Le domande di contributo una tantum di cui al capitolo 3435 presentate ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985, e successive integrazioni e modificazioni, e pervenute entro il termine di cui al comma 2, lettera a), per un importo massimo di 20.000 euro sono ritenute ammissibili. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui ai commi 2 e 3 fanno carico alle rispettive unità di bilancio con riferimento ai capitoli 5674 (unità di bilancio 5.1.1.1088), 5675 (unità di bilancio 5.1.2.1090), 4893 (unità di bilancio 8.7.1.1150), 4894 (unità di bilancio 8.7.2.3390), 9188 (unità di bilancio 1.3.1.1022), 5393 (unità di bilancio 10.1.1.1161) e 3435 (unità di bilancio 3.5.2.1118), dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6. Le somme erogate da più di cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle seguenti leggi regionali, sono trasferite in via definitiva agli enti medesimi, che sono autorizzati a destinarle anche ad altre tipologie di interventi di interesse pubblico:
a) legge regionale 16 giugno 1970, n. 23 (Provvedimenti per favorire l'attuazione della disciplina urbanistica);
b) legge regionale 8 agosto 1974, n. 37 (Interventi finanziari per favorire l'esecuzione dei piani attuativi previsti dalla legislazione sull'urbanistica);
c) legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie);
d) legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 (Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri);
e) legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione del gas combustibile);
f) legge regionale 4 settembre 1990, n. 40 (Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere e modifiche alle leggi regionali 30 gennaio 1989, n. 2, e 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di infrastrutture energetiche).
f bis) legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti);
f ter) legge regionale 4 settembre 1991, n. 42 (Norme in materia di recupero di aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive).
8. Gli enti di cui al comma 6 sono esonerati dall'obbligo di rendicontazione.
13. In relazione alle operazioni di chiusura delle attività di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3712 e 28 maggio 2009, n. 3774, il Commissario delegato - Presidente della Regione, qualora dovesse risultare un saldo finale attivo dalla realizzazione delle opere di adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue, finanziate anche con i fondi di cui all'articolo 5, commi 88 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come assegnati al Commissario medesimo dall'articolo 7 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002, è autorizzato a trasferire le relative risorse residue al Comune di Tolmezzo al fine di permettere allo stesso di adempiere a quanto prescritto in sede autorizzatoria dalla Provincia di Udine e di realizzare le opere di risistemazione e miglioramento del sistema impiantistico e fognario di cui è titolare.
14. Del trasferimento di cui al comma 13 il Commissario da notizia all'Amministrazione regionale. A conclusione degli interventi il Comune di Tolmezzo deve presentare la rendicontazione della spesa alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici per gli importi di volta in volta utilizzati.
17. La Regione non può conferire gli incarichi di cui al comma 15 a propri dipendenti.
18. La Regione disciplina e rende pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di cui al comma 15.
20. Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
24. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni, relative alle partite di giro, alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.
25. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni relative alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella Q.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 14, comma 12, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Comma 9 abrogato da art. 14, comma 13, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Comma 10 abrogato da art. 14, comma 13, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4 Parole sostituite al comma 11 da art. 14, comma 14, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
5 Lettera f bis) del comma 6 aggiunta da art. 4, comma 67, L. R. 11/2011
6 Lettera f ter) del comma 6 aggiunta da art. 4, comma 67, L. R. 11/2011
7 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
8 Comma 15 sostituito da art. 10, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9 Parole soppresse al comma 16 da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10 Comma 20 sostituito da art. 10, comma 5, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11 Comma 21 abrogato da art. 10, comma 5, lettera d), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 5, lettera e), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13 Comma 23 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 16/2021
14 Comma 7 abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 27, L.R. 23/2002.