Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 14
 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
1. All'articolo 12, comma 34, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole <<sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle parole <<il 31 dicembre 2009>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 34, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.1.1.1179 e al capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 65 dell'articolo 7 della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.5033 e al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. I beni mobili appartenenti alla Regione Friuli Venezia Giulia e costituenti la Collezione del Lloyd Triestino di Navigazione, con esclusione di quelli costituenti pertinenze e arredi del Palazzo di Piazza Unità d'Italia n. 1 di Trieste, possono essere trasferiti anche a titolo gratuito al Comune di Trieste affinché provveda, anche tramite le proprie istituzioni museali e bibliotecarie, a portarli alla pubblica fruizione, in considerazione del notevole interesse storico che tali beni, riflettendo l'attività di un'impresa profondamente radicata nel tessuto socio-economico cittadino e fattore trainante di sviluppo non solo in area locale, rivestono per la città di Trieste.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari al trasferimento di cui al comma 7.
14. All'articolo 30, comma 8, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, le parole <<a titolo gratuito in proprietà>>sono sostituite dalle seguenti: << a titolo gratuito, anche in proprietà,>> e le parole <<già in uso agli stessi >> sono sostituite dalle seguenti: <<già in uso alla Regione medesima>>.
18. In relazione all'utilizzo delle risorse statali di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e nell'ambito del progetto <<Con il cittadino consumatore>>, gli oneri pari a 32.078,16 euro derivanti dalla realizzazione dell'intervento <<Implementazione degli strumenti dell'Osservatorio regionale del commercio a vantaggio dell'informazione e della tutela del consumatore>> fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
19. Al fine di sopperire ai maggiori carichi di lavoro derivanti dalle operazioni di chiusura del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 di competenza della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, prorogato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 1201 del 19 febbraio 2009 al 30 giugno 2009, per tutti gli interventi e fino al 31 dicembre 2009 per l'Assistenza Tecnica, con slittamento della data di presentazione della richiesta di saldo al 31 marzo 2011 e alla concomitante implementazione di quello afferente alla medesima struttura direzionale per il periodo 2007-2013, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di due unità e per la durata di ventiquattro mesi, personale somministrato.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
21. Al comma 54 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole <<e del capitolo 5170>> sono sostituite dalle seguenti: <<e dei capitoli 5170 e 5243>>.
22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 54, della legge regionale 17/2008, come integrato dal comma 21, fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.1.1.1192 e ai capitoli 5170 e 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà, a titolo gratuito, alla Diocesi di Trieste gli immobili identificati all'Ufficio Tavolare di Trieste - C.C. Padriciano, alla P.T. 884, c.t. 1, p.c.t. 143/10 e c.t. 2, pp.cc.tt. n. 143/8 e 143/9, con vincolo perpetuo di destinazione ad attività socio-assistenziali. Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con ogni pertinenza e accessorio, nonché tutte le attrezzature quali risultano dagli inventari del residence e nel loro attuale stato d'uso.
25. La Diocesi di Trieste presenta istanza alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali corredata di idonei inventari patrimoniali per i beni mobili e attrezzature.
26. La Giunta regionale individua i beni trasferiti, il loro valore e le modalità di trasferimento, su proposta dell'Assessore competente al patrimonio tenuto conto di quanto segnalato dalla Diocesi di Trieste. Il decreto del Direttore centrale patrimonio e servizi generali di disposizione della cessione del bene e il verbale di consegna sottoscritto dal Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti e dei diritti reali costituiti, nonché per l'iscrizione presso i pubblici registri immobiliari del vincolo d'uso per le finalità di pubblico interesse ivi individuate. Per quanto riguarda i beni mobili il trasferimento è disposto con idoneo verbale di consegna sottoscritto dal Direttore del Servizio Provveditorato e servizi generali e dalla Diocesi di Trieste.
27. Tutti gli oneri relativi alla cessione e gli adempimenti conseguenti al trasferimento di proprietà sono a totale carico della Diocesi di Trieste.
28. Il venir meno della destinazione ad attività socio-assistenziali dell'immobile comporta la retrocessione dello stesso all'Amministrazione regionale, con ogni pertinenza e accessorio, nonché tutte le attrezzature quali risulteranno dagli inventari.
29. All'articolo 43 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 (Provvedimenti in materia di personale), dopo le parole <<può essere utilizzato anche presso>> sono aggiunte le seguenti: <<società per azioni partecipate dalla Regione che svolgono un servizio pubblico nonché presso>>.
31. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 30 saranno accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
34. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 51, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 33, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550, 3551, 3561, 3552, 3553, 9670 e all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
Note:
1 Comma 17 abrogato da art. 13, comma 13, lettera c), L. R. 11/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3 quater e 5, L.R. 3/1998, a decorrere dalla data di efficacia della prima convenzione tra Regione e Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
2 Comma 16 abrogato da art. 56, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
3 Comma 17 abrogato da art. 56, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
4 Comma 32 abrogato da art. 65, comma 1, lettera m), L. R. 11/2015
5 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 40, lettera d), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
6 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 40, lettera d), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
7 Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
8 Comma 9 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
9 Comma 10 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
10 Comma 11 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
11 Comma 12 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
12 Comma 13 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017