Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 13
 (Finalitā 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
3.
Dopo l'articolo 28 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) č aggiunto il seguente:
<<Art. 28 bis
 (Interventi regionali diretti mediante soluzioni a carattere informatico)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 1, e in particolare per lo sviluppo dell'innovazione orientato alle necessitā concrete del sistema economico e della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale realizza direttamente, tramite la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come obiettivi:
2. Con il piano triennale, previsto dall'Accordo di servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel SpA, sono definiti i requisiti e le modalitā di attuazione degli interventi di cui al comma 1.>>.

5. Ai fini dell'espletamento di un procedimento pubblico di selezione per l'affidamento dei servizi relativi al segretariato tecnico del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 č autorizzata la spesa di 2.095.403 euro per l'anno 2009 a carico dell'unitā di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono previsti rientri per 2.095.403 euro per l'anno 2009 a carico dell'unitā di bilancio 4.5.163 e del capitolo 1135 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivitā di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) le parole: <<60 per cento>> sono sostituite dalle parole <<80 per cento>>.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5, dell'articolo 4 della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 7, fanno carico alla unitā di bilancio 10.1.2.1165 e al capitolo 731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unitā di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, c. 5, L.R. 21/2007, con effetto dall'1/1/2014.
2 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, c. 5, L.R. 21/2007, con effetto dall'1/1/2014.