Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 1.285.610.464,91 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e nel bilancio per l'anno 2009, in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2008, nell'importo di 1.431.853.413,09 euro, con una differenza in aumento di 146.242.948,18 euro, di cui 130.402.910,85 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), la somma di 111.737.557,73 accantonata nel conto del patrimonio è iscritta fra le entrate e le spese del bilancio per l'anno 2009 con riferimento all'unità di bilancio 10.5.1.1176 e al capitolo 9699 di nuova istituzione con la denominazione <<Fondo di riallineamento dei conti del bilancio e del patrimonio con riferimento alla riduzione delle autorizzazioni al ricorso al mercato finanziario>>.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
4. L'Amministrazione regionale, al fine di conseguire l'obiettivo del massimo risparmio delle risorse, impegna le somme stanziate e non ancora utilizzate per le rate di ammortamento del debito correlato alle autorizzazioni disposte con l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge regionale 17/2008, come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della presente legge, e iscritte sull'unità di bilancio 10.4.1.1171 - capitolo 1550 e sull'unità di bilancio 10.4.3.1171 - capitolo 1570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, disponendone il pagamento con commutazione in entrata sull'unità di bilancio 5.2.257 e capitolo 1650 e sull'unità di bilancio 5.2.258 e capitolo 1688 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata - a carico dell'unità di bilancio 10.4.3.1171 e del capitolo 1443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Operazioni conseguenti alle autorizzazioni al ricorso al mercato finanziario>> - la spesa complessiva di 588.923.203,43 euro per gli anni dal 2009 al 2024 suddivisa in ragione di:
euro15.535.875,35per l'anno 2009
euro18.370.443,24per l'anno 2010
euro21.205.011,13per l'anno 2011
euro24.039.579,02per l'anno 2012
euro26.874.146,91per l'anno 2013
euro29.708.714,80per l'anno 2014
euro32.543.282,69per l'anno 2015
euro35.377.850,58per l'anno 2016
euro38.212.418,47per l'anno 2017
euro41.046.986,36per l'anno 2018
euro43.881.554,25per l'anno 2019
euro46.716.122,14per l'anno 2020
euro49.550.690,03per l'anno 2021
euro52.385.257,92per l'anno 2022
euro55.219.825,81per l'anno 2023
euro58.255.444,73per l'anno 2024

L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2024 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

7. All'onere complessivo di 588.923.203,43 euro derivanti dal disposto di cui al comma 6, si provvede mediante storno dalle unità di bilancio e capitoli di seguito elencati e per gli importi in calce a ciascuno indicati e intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
UB 10.4.3.1171/capitolo 1570UB 10.4.1.1171/capitolo 1550
euro10.630.891,23eeuro4.904.984,12per l'anno 2009
euro13.054.217,38eeuro5.316.225,86per l'anno 2010
euro16.877.895,21eeuro4.327.115,92per l'anno 2011
euro24.039.579,02eeuro0,00per l'anno 2012
euro26.874.146,91eeuro0,00per l'anno 2013
euro29.708.714,80eeuro0,00per l'anno 2014
euro28.279.046,67eeuro4.264.236,02per l'anno 2015
euro23.680.360,36eeuro11.697.490,22per l'anno 2016
euro21.146.679,68eeuro17.065.738,79per l'anno 2017
euro31.903.640,00eeuro9.143.346,36per l'anno 2018
euro16.988.440,00eeuro26.893.114,25per l'anno 2019
euro35.478.306,81eeuro11.237.815,33per l'anno 2020
euro49.550.690,03eeuro0,00per l'anno 2021
euro52.385.257,92eeuro0,00per l'anno 2022
euro55.219.825,81eeuro0,00per l'anno 2023
euro58.255.444,73eeuro0,00per l'anno 2024


8. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, al titolo II <<Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti>>, categoria I <<Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche>> è istituita l'unità previsionale di base 2.1.269.
9. Gli stanziamenti delle seguenti partite di fondo globale, previsti dall'articolo 1, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), riportati nella tabella N allegata alla medesima legge regionale, sono variati come di seguito indicato:
200920102011
FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE
FUNZIONE: FONDO GLOBALE A LEGISLAZIONE FUTURA
UB 1.7.1.5041 INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE-SPESE CORRENTI
CAPITOLO 9700/47 INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI CARBURANTI
-- 2.000.000,00- 2.000.000,00
FINALITÀ: PROTEZIONE SOCIALE
FUNZIONE: FONDO GLOBALE LEG. FUTURA
UB 8.9.1.3410 FONDO GLOBALE PROTEZIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 9700/112 INTERVENTI PER LE EMERGENZE SOCIALI
12.440.037,33--
FINALITÀ: PROTEZIONE SOCIALE
FUNZIONE: FONDO GLOBALE LEG. FUTURA
UB 8.9.2.3410 FONDO GLOBALE PROTEZIONE SOCIALE-SPESE DI INVESTIMENTO
CAPITOLO 9710/63 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA
- 3.100.000,00--


10. Gli stanziamenti dei seguenti fondi, previsti dall'articolo 1, comma 13, della legge regionale 17/2008, riportati nella tabella O allegata alla medesima legge regionale, sono variati come di seguito indicato:
2008200920102011
FINALITÀ: AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICI
FUNZIONE: FONDI A DESTINAZIONE INTERSETTORIALE
UB 10.2.2.3460 FONDO INNOVAZIONE -SPESE D'INVESTIMENTO
CAPITOLO 8649 FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
-1.500.000,00--
FINALITÀ: AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICI
FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
UB 10.5.1.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE-SPESE CORRENTI
CAPITOLO 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE-DI PARTE CORRENTE
-1.636.527,21--
FINALITÀ: AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICI
FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
UB 10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE- SPESE CORRENTI
CAPITOLO 9680 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE-DI PARTE CORRENTE
-465.408,31-240.000,00- 120.000,00
FINALITÀ: AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICI
FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
UB 10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO
CAPITOLO 9691 ONERI PER LA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI VINCOLATI - RECLAMATI DAI CREDITORI
- 547.947,81---
FINALITÀ: AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICI
FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
UB 10.5.2.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE-SPESE D'INVESTIMENTO
CAPITOLO 9684 ONERI PER SPESE IMPREVISTE-DI PARTE CAPITALE
-1.624.440,70--
FINALITÀ: AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICI
FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
UB 10.5.2.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE- SPESE D'INVESTIMENTO
CAPITOLO 9683 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE -DI PARTE CORRENTE
-1.590.305,09--
FINALITÀ: FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE
UB 11.3.1.5033 ONERI CONTRATTUALI PERSONALE - SPESE CORRENTI
CAPITOLO 9635 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE DEL PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 42 DELLA LEGGE REGIONALE 53/81
-40.000,0040.000,0040.000,00
CAPITOLO 9640 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL BIENNIO 2002-2003 DEL PERSONALE IVI COMPRESA L'AREA DIRIGENZIALE- 4.123.591,00-- 21.267,47- 21.267,47
CAPITOLO 9642 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL BIENNIO 2004-2005 DEL PERSONALE IVI COMPRESA L'AREA DIRIGENZIALE- 3.631.674,48- 40.000,00- 40.000,00- 40.000,00
CAPITOLO 9648 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N 20 - AREA DIRIGENZIALE-5.069.265,4821.267,4721.267,47


Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 5, lettera e), L. R. 20/2015
Art. 3
 (Finalità 1 - Attività economiche)
4. Al comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 le parole <<alla data del 31 dicembre 2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal consuntivo riferito all'esercizio 2008 anche per somme impegnate e non liquidate,>>.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1 ter della legge regionale 22/2002, come inserito dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 e al capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), la parola <<cinque>> è sostituita dalla seguente: <<quattordici>>.
8. Per le finalità dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 11/2009, come modificato dal comma 7, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e al capitolo 8603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. Alla fine del comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), dopo le parole <<erogazioni anticipate>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché le spese ammissibili; sono ammissibili le spese sostenute nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo>>.
10. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già assegnato con decreto di prenotazione delle risorse del Vicedirettore centrale attività produttive n. (86)1095/PROD/POLEC del 29 aprile 2008 al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo ai fini della realizzazione del <<Progetto Porta della Carnia - rifacimento viabilità e infrastrutture a ingresso Z.I. di Amaro>>, con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o al completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire maggiormente, nella delicata situazione attuale dell'intera economia regionale, allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento all'incremento occupazionale.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), già assegnato con deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1451 (Contributi su mutui ai Consorzi di sviluppo industriale - riparto anno 2002), e regolarmente concesso al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno ai fini della realizzazione di un parcheggio a servizio della nautica nella zona foce a sud della Z.I.A.C., con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative mirate alla sicurezza relativa all'integrazione della viabilità stradale e ferroviaria, alla luce delle mutate esigenze territoriali connesse alla viabilità.
13. Ai fini della conferma dei contributi di cui ai commi 11 e 12 gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
14. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 12 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1999, già assegnato con decreto di prenotazione delle risorse del Vicedirettore centrale attività produttive 3 aprile 2008, n. 839/PROD/POLEC al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.), ai fini della realizzazione del progetto <<Comparto a Membrana (MBR) dell'impianto di depurazione della zona industriale di Maniago>>, con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative finalizzate al risparmio energetico e a interventi connessi alla viabilità di competenza, già concordate o da concordarsi con il Comune di Maniago.
17. Ai fini della conferma dei contributi di cui al comma 16 gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 18, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 37, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 20, lettera a) e di cui all'articolo 7, comma 37 bis, della legge regionale 1/2007, come inserito dal comma 20, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole <<produzione vitivinicola>> sono sostituite dalle seguenti: <<produzione vitivinicola/agroalimentare>> e, infine, sono aggiunte le parole <<anche tramite l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo>>.
23. I contributi di cui al comma 22 sono erogati in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento dell'importo ammesso e vengono impiegati entro il 31 dicembre 2010 per finanziare le attività istituzionali e promozionali anche dei nuovi consorzi costituiti mediante fusione.
24. I Consorzi di cui al comma 22 presentano alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Servizio produzioni agricole il rendiconto delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011.
25. Al comma 20 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2007 le parole <<in conto capitale>> sono soppresse.
26.
Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è inserito il seguente:
<<3 bis. I contributi previsti al comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.>>.

27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 9/2005, come inserito dal comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 e al capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
29. Al comma 23 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2003, le parole <<24 luglio 2002, n. 0221/Pres.>> sono sostituite dalle seguenti: << 29 maggio 2009, n. 140 e successive modifiche e integrazioni.>>.
30. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 22 ter, lettera a), della legge regionale 1/2003, come inserito dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550, 3551, 3561, 3552, 3553, 9670 e all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 22 ter, lettere b) e c), della legge regionale 1/2003, come inserito dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6607 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009, con la denominazione: <<Spese per l'applicazione dell'articolo 22 ter, lettere b) e c), della LR 1/2003 - fondi statali>>.
35. Le disposizioni della normativa regionale in materia di garanzie, cogaranzie e smobilizzo crediti a favore delle PMI operanti nei settori delle attività economiche e produttive, trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle imprese dei settori della pesca e della produzione di prodotti agricoli, nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo.
36. Le disposizioni applicabili, nonché le modalità e le condizioni della loro applicazione sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale assunta di concerto tra l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
37. Al fine di agevolare l'accesso delle imprese insediate nei territori montani agli strumenti previsti dall'articolo 12 bis (Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e, in particolare, al Fondo regionale garanzia per le PMI, sono predisposti e sottoscritti appositi strumenti convenzionali con l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, anche ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'articolo medesimo.
38. Per le finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), il <<Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo>>, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI del settore agricolo, aventi sede o unità operativa nel territorio regionale.
39. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, determina la dotazione del Fondo di cui al comma 38, mediante il trasferimento, nella misura massima di 5 milioni di euro, di risorse di competenza del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
40. Gli interventi agevolati di cogaranzia concedibili ai sensi del comma 38 possono essere attuati, in base al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, mediante apposito regolamento regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, di concerto con l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali.
42. Con decreto del Direttore centrale alle risorse agricole, naturali e forestali, sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo di cui al comma 38, le banche e i confidi per l'individuazione delle modalità operative inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle cogaranzie relativamente alle imprese del settore agricolo.
46. Al comma 1 dell'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, le parole <<dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi>> sono soppresse.
47.
Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale <<SISSAR>>), è sostituito dal seguente:
<<4. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto dell'IVA qualora il fruitore possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le spese di cui al comma 1 si intendono invece al lordo dell'IVA qualora il fruitore non abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.>>.

50. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è autorizzata a promuovere e a partecipare in qualità di socio fondatore, assieme alla Provincia di Gorizia e alla Fondazione Villa Russiz, alla costituzione di un'associazione senza fini di lucro finalizzata alla realizzazione di un Centro di documentazione sulle relazioni tra la Cultura e il Vino che costituisca punto di riferimento permanente a livello regionale, nazionale e internazionale della variegata rete di relazioni che intercorrono tra vino, scienza, arte, cinema, letteratura, teatro, musica, fotografia, artigianato, enogastronomia, design, architettura. Gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione sono approvati dalla Giunta regionale.
51. L'ERSA è autorizzata a versare all'associazione di cui al comma 50 all'atto della sua costituzione la propria quota di patrimonio sociale, in conformità all'atto costitutivo, nonché a concorrere mediante appositi contributi annuali all'attività dell'associazione stessa, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.
52. Al fine di velocizzare l'avvio del Piano di riconversione del settore lattiero-caseario dell'area montana adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 37, della legge regionale 22/2007, l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 33, della legge regionale 11/2009, è autorizzata a partecipare in qualità di socio di maggioranza assoluta e, assieme alle latterie che aderiscono al Piano, a una società che supporti le latterie medesime nell'attuazione del Piano stesso.
53. Per le finalità di cui al comma 52 Agemont SpA utilizza il contributo straordinario di cui all'articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), come definito nel suo ammontare dai rientri delle partecipazioni quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), comprensivi degli interessi maturati. Il contributo resta definitivamente acquisito al patrimonio di Agemont SpA.
54. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dall'articolo 6, comma 39, della legge regionale 22/2007, l'anticipazione del contributo ivi prevista può essere erogata alle latterie che aderiscono al Piano, nei limiti dell'importo di cui al comma 53, anche in assenza dell'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa previa presentazione da parte di Agemont SpA di una formale dichiarazione attestante l'ammontare dell'importo da restituire da parte delle latterie e riportante l'impegno a utilizzare tale importo per le finalità di cui al comma 52.
54 bis. La società costituita con la partecipazione di Agemont SpA ai fini del comma 52 può sostituirsi, previa autorizzazione delle latterie beneficiarie del contributo, alla società cooperativa con funzioni consortili di cui all'articolo 6, comma 38, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento di bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sia nell'attuazione del Piano sia nella riscossione, in nome e per conto delle latterie medesime, della quota di contributo non ancora erogata dall'Amministrazione regionale.
56. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale 4/2005, in materia di incentivi alle imprese e dal relativo regolamento, con esclusivo riferimento agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), in deroga alle previsioni normative ivi previste, le domande risultate ammissibili nelle graduatorie delle Camere di commercio relative all'anno 2009, ma che non siano risultate beneficiarie per carenza di risorse finanziarie, sono mantenute in essere e inserite nelle graduatorie relative all'anno 2010 anche qualora le iniziative oggetto delle istanze siano state avviate o completate.
57. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>.
59. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 6/2008, le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<50 per cento>>.
60. L'articolo 31, comma 1, della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 59, si applica a partire dall'annata venatoria 2010-2011. Per l'annata venatoria 2009-2010 la tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino regionale di caccia resta determinata nella misura del 60 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative).
62. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 56 del presente articolo le parole "delle legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2" devono correttamente leggersi "della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2".
Note:
1 Comma 53 sostituito da art. 2, comma 22, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Comma 55 abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 36/1987, con effetto dall'1/1/2010.
3 Comma 61 abrogato da art. 3, comma 15, L. R. 12/2010
4 Comma 56 sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 17/2010
5 Comma 54 bis aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 17/2010
6 Comma 33 abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, L.R. 9/2003, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
7 Comma 34 abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, L.R. 9/2003, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
8 Lettera a) del comma 45 abrogata da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 ter, c. 1 e 7, art. 12 ter, L.R. 4/2005.
9 Lettera c) del comma 45 abrogata da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 ter, c. 1 e 7, art. 12 ter, L.R. 4/2005.
10 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 8, 8 bis e 11, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
11 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 8, 8 bis e 11, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
12 Comma 32 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, c. 17, L.R. 9/2008.
13 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dall'1/3/2015.
14 Comma 43 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 1, L.R. 11/2009, con effetto dall'1/1/2016.
15 Comma 44 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 11/2009, con effetto dall'1/1/2016.
16 Comma 58 abrogato da art. 28, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016, a seguito dell'abrogazione art. 25, c. 9, L.R. 6/2008.
Art. 4
 (Finalità 2 -Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per garantire il ripristino della rete viaria minore a servizio del territorio montano regionale, con particolare riguardo alla viabilità di accesso ai comprensori forestali e malghivi compromessa dalle avversità atmosferiche della trascorsa stagione invernale.
2. Gli interventi di ripristino dei danni e della funzionalità stradale sono attuati dal Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e sono realizzati in economia nelle forme dell'amministrazione diretta e del cottimo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico, per 400.000 euro, dell'unità di bilancio 2.1.2.5031 e del capitolo 2947 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e, per 100.000 euro, a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.1044 e del capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), e degli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), la Regione disciplina con regolamento i criteri di determinazione, gli importi e le modalità di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
7. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 4 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1013 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Canoni per permessi di ricerca e concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), connesso alla predisposizione del Piano di azione regionale, del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria e del Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria, previsti rispettivamente dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico).
10. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2308 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Oneri derivanti dall'assegnazione degli incentivi connessi alla predisposizione del Piano di azione regionale, del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria e del Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria>>.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione un finanziamento di 40.000 euro per l'attuazione di un processo partecipato ai fini della progettazione e della realizzazione di un'opera per la regolazione delle portate idriche lungo il fiume Isonzo.
12. Alla concessione e alla contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma 11 provvede con decreto il direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, previa presentazione della domanda di concessione del finanziamento corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa.
13. Con il decreto di concessione e di erogazione del finanziamento sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2529 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione per la regolazione portate idriche fiume Isonzo>>.
15. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo la parola: <<convegni,>> sono inserite le seguenti: <<attività didattiche,>>.
16. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 18, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 15, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, la cui denominazione è modificata nella seguente <<Contributi per associazioni che operano sul territorio regionale nel settore ambientale per la realizzazione di convegni, attività didattiche, studi e pubblicazioni concernenti la tutela ambientale>>.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 3008, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento per la promozione di iniziative per il miglioramento delle azioni di prevenzione e controllo ambientale>>.
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.2.2018 e del capitolo 2101 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento per l'accordo di programma tra i comuni del bacino idrografico per la salvaguardia ambientale e idrogeologica del fiume Ledra>>.
21. Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), la parola: <<2009>> è sostituita dalla seguente: <<2010>>.
22. In via di interpretazione autentica, la misura percentuale stabilita dalla Giunta regionale nei piani di riparto, ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), si applica alla somma ammissibile rendicontata ai fini della determinazione degli importi da liquidare nei limiti fissati dai rispettivi regolamenti di attuazione.
23. Al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<d'intesa con la Regione Veneto e le Università delle due regioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<d'intesa tra le Università del Friuli Venezia Giulia e le altre Università italiane>>.
24. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 23, si applicano anche alle domande di concessione di contributo già presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 14, della legge regionale 1/2007.
25.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono inseriti i seguenti:
Art. 16 ter
 (Titolare dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione agli scarichi ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e secondo quanto previsto da tale disposizione normativa, è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. In caso di scarichi conferiti a un depuratore l'autorizzazione viene sempre intestata al gestore dell'impianto di depurazione, ancorché l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo.>>.

(1)
26. In attuazione dell'articolo 182, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è ammessa la libera circolazione sul territorio regionale delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata e destinate al recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero. Tali frazioni possono essere conferite anche a impianti non di bacino, tecnologicamente idonei al loro trattamento, che sono autorizzati in deroga al numero di impianti di bacino e alle quantità di rifiuti previsti dal piano regionale e dai programmi provinciali.
28. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007 le parole <<fatta esclusione per l'articolo 9, comma 6>> sono soppresse.
29. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 83, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), si applicano anche ai rapporti convenzionali e di delega antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, in cui gli enti locali deleganti non siano diretti beneficiari dei contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 4/2001.
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 23 giugno 2010, depositata l'1 luglio 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 27 dd. 7 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del comma 25 del presente articolo nella parte istitutiva dell'art. 16 ter della L.R. 16/2008.
2 Comma 17 bis aggiunto da art. 3, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 17 ter aggiunto da art. 3, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4 Comma 17 quater aggiunto da art. 3, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5 Parole soppresse al comma 26 da art. 4, comma 69, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
6 Parole aggiunte al comma 6 da art. 5, comma 37, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 Comma 6 abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
8 Comma 8 abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9 Comma 17 bis sostituito da art. 3, comma 51, L. R. 14/2016
10 Parole aggiunte al comma 17 bis da art. 4, comma 31, L. R. 13/2019
11 Parole sostituite al comma 17 da art. 4, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023
12 Parole aggiunte al comma 17 da art. 4, comma 12, lettera b), L. R. 13/2023
13 Parole aggiunte al comma 17 bis da art. 4, comma 12, lettera c), L. R. 13/2023
14 Comma 17 bis .1 aggiunto da art. 4, comma 12, lettera d), L. R. 13/2023
Art. 5
 (Finalità 3 - Gestione del territorio)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 1733, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per la predisposizione degli strumenti di pianificazione strategica>>.
3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), la somma pari a 5 milioni di euro annui per venti anni per investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di distribuzione del trasferimento di cui al comma 4.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 4 fanno carico all'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione, infine, sono aggiunte le parole <<per il servizio idrico integrato>>.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Occidentale e all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, in misura proporzionale allo sviluppo delle condotte nei territori di rispettiva competenza, un contributo a copertura degli oneri connessi alla gestione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento per il periodo di un anno con decorrenza dal 12 ottobre 2009.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2306, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Occidentale e all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, in misura proporzionale allo sviluppo delle condotte nei territori di rispettiva competenza, per la copertura degli oneri connessi alla gestione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento>>.
10. In attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE), l'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), costituisce approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2008 e delle eventuali modifiche sostanziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo medesimo.
11. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive controlla l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al comma 10.
15. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 13, lettera c), sono destinate alla copertura dei costi delle attività istruttorie e di controllo della Regione e di ARPA.
16. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie finanziarie prestate a favore della Regione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 117/2008 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1049 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Entrate relative all'escussione delle garanzie in materia di rifiuti di estrazione>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
17. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1050 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Tasse rifiuti di estrazione>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
18. Per le finalità derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle attività di cui dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2008 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 2452 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per attivazione e gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione>>.
19. Per le finalità derivanti dalle attività istruttorie e di controllo della Regione e di ARPA di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008, è autorizzata la spesa di 5.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 2453 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per attività istruttorie e di controllo in materia di rifiuti di estrazione>>.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province un finanziamento di 350.000 euro al fine di concedere contributi a soggetti privati per l'installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa. Il finanziamento è assegnato a ciascuna Provincia in misura proporzionale alla popolazione residente sul territorio provinciale alla data del 31 dicembre 2008. Le Province disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.4.2.1068 e del capitolo 3301, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Finanziamento alle Province per la concessione di contributi a soggetti privati per l'installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa>>.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Vendramini di Pordenone un contributo straordinario pluriennale da destinare anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione dei lavori di completamento dell'intervento già avviato di manutenzione straordinaria e di messa a norma dei locali adibiti ad attività scolastiche e formative.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
24. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 25.500 euro annui a decorrere dall'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3302, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo pluriennale all'Istituto Vendramini di Pordenone per la realizzazione dei lavori di completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
27. Al comma 72 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<per concorrere>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisto dell'area necessaria>>.
28. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 72, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 27, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Contributo al Monastero delle Benedettine di San Cipriano di Trieste per l'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione del nuovo monastero>>.
29. Al comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2008 le parole <<già finanziate dall'Amministrazione regionale, dell'oratorio parrocchiale sito in via Beano.>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dell'edificio adibito a opere di ministero pastorale da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11.>>.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 23, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 29, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, nella cui denominazione le parole <<già finanziate dall'Amministrazione regionale, dell'oratorio parrocchiale sito in via Beano.>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dell'edificio adibito a opere di ministero pastorale da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11.>>.
31. Al comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, dopo le parole <<ai Comuni>>sono inserite le seguenti: <<e alle Province>>.
32. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 31, fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole <<ai Comuni>>sono inserite le seguenti: <<e alle Province>>.
34. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, primo comma, lettera g quinquies), della legge regionale 64/1986, come aggiunta dal comma 33, fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1070 e ai capitoli 4148 e 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
36. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Protezione civile della Regione, è autorizzata a realizzare interventi atti a sostenere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione della Regione Abruzzo colpita dal grave sisma del 6 aprile 2009.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è, altresì, autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4151 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Interventi tramite la Protezione civile atti a sostenere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione della Regione Abruzzo colpita dal grave sisma del 6 aprile 2009>>.
39. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), e dell'articolo 16, commi 1, 2 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la Regione disciplina con regolamento gli importi e le modalità di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche.
40. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 110/2002, con regolamento regionale sono definiti i criteri di determinazione, gli importi, le modalità di prestazione e di svincolo e l'oggetto delle garanzie previste per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 22/2010 da costituire ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici). Le garanzie sono commisurate al valore degli interventi di recupero ambientale, comprensivo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di incidente.
41. Il regolamento di cui al comma 39 è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
42. Il regolamento di cui al comma 40 è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
45. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 39 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1054 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Entrate relative ai canoni dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
46. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie di cui al comma 40 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1042 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Entrate relative all'escussione delle garanzie in materia di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
48. Per le finalità derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 3.10.1.2005 e al capitolo 2404 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico>>.
51. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 50 e i criteri di assegnazione dei contributi.
52. Per le finalità di cui al comma 49 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2006 e del capitolo 3009, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributi alle Province per la realizzazione di convegni e seminari di informazione finalizzati alla divulgazione del Protocollo VEA>>.
53. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), dopo la parola <<soggetti>>, sono aggiunte le seguenti: <<, gli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoche o decadenze>>.
54. Le quote derivanti dagli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 53, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 e nel capitolo 1200 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
55. Le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoca o di decadenza di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 53, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 4.5.161 e nel capitolo 1012 che si istituisce per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Rientri contributi concessi sul Fondo regionale per l'edilizia residenziale non più spettanti>>.
57. L'atto di acquisto di immobile anche nella fattispecie di cosa futura deve essere preceduto da una preventiva analisi comparata delle esigenze, delle alternative esistenti sul mercato, della coerenza e ricaduta urbanistica e dell'impatto sulla viabilità.
58. L'individuazione del contraente avviene mediante un'ulteriore valutazione comparativa dei costi, dei tempi, della qualità e della funzionalità degli immobili da acquisire, qualora esista una pluralità di scelte sul territorio.
59. Ai fini del completamento delle procedure espropriative connesse alla realizzazione di opere pubbliche finanziate ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche, i Comuni beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie risultanti da minori spese sostenute per far fronte alle necessità espropriative di opere pubbliche diverse inserite nei medesimi programmi.
60. I finanziamenti relativi alle opere pubbliche inserite nei programmi dei Comuni approvati ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 63/1977 e successive modifiche, disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché le opere siano state realizzate sulla base di un progetto diverso da quello finanziato dall'Amministrazione regionale per sopravvenute modifiche della normativa tecnica di riferimento e per variazioni delle esigenze che le opere erano destinate a soddisfare, purché gli interventi realizzati soddisfino le medesime finalità di quelli ammessi a finanziamento.
61.
L'ottavo comma dell'articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Modificazioni, integrazioni e interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), è sostituito dai seguenti:
<<8. La facoltà di alienare gli immobili può essere esercitata anche in corso d'opera quando sia consentito alienare l'immobile assistito da contributo prima della scadenza del quinquennio, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), e di cui all'articolo 66, terzo e quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata in caso di motivata urgenza e necessità a estendere le disposizioni di cui al comma 61 agli insediamenti provvisori adibiti a centro sociale polifunzionale donati a enti religiosi dalla solidarietà nazionale, realizzati su aree di proprietà degli enti medesimi e non più utilizzati.
63. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 (Disposizioni per le aree destinate a insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo), come integrato dall'articolo 50 della legge regionale 26/1988, sono estese agli insediamenti provvisori adibiti a centro sociale polifunzionale, donati dalla solidarietà internazionale e realizzati, nel periodo immediatamente successivo agli eventi sismici dell'anno 1976, su aree di proprietà dei Comuni classificati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modifiche.
64. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 63 il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 24/2005, è fissato al 31 dicembre 2012.
65.
Dopo l'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<Art. 51 bis
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e difesa del suolo da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.
3. I soggetti delegatari presentano solamente il progetto preliminare che è approvato dal direttore del Servizio competente.
4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione e nella misura dell'ulteriore 90 per cento all'approvazione del progetto preliminare da parte del direttore del Servizio competente.
5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
6. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.

66. Alle opere finanziate ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 per le quali siano già stati concessi contributi alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 68, comma 5, della medesima legge regionale 14/2002.
67. Al comma 40 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, le parole <<e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse>> sono soppresse.
68. Al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75), le parole <<, accompagnata dal parere di congruità del competente Direttore Provinciale dei lavori pubblici>> sono soppresse.
69. L'articolo 27 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), è abrogato.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi concessi ed erogati ai Comuni ai sensi dell'articolo 5, commi da 30 a 37, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per varianti sostanziali ai progetti già finanziati e avviati, qualora, per cause non imputabili ai Comuni, non siano più realizzabili.
71. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare integralmente le spese rendicontate dai Comuni e riferite all'attuazione parziale dei progetti già ammessi al beneficio.
75. Al comma 12 e al comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole <<e 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<, 2008 e 2009>>.
77. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Note:
1 Parole soppresse al comma 49 da art. 4, comma 31, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Parole soppresse al comma 50 da art. 4, comma 31, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Parole sostituite al comma 50 da art. 4, comma 31, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4 Parole sostituite al comma 64 da art. 4, comma 23, L. R. 12/2010
5 Parole sostituite al comma 64 da art. 4, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
6 Parole sostituite al comma 39 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011
7 Parole aggiunte al comma 40 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 27, lettera a), L. R. 11/2011
9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 27, lettera b), L. R. 11/2011
10 Parole sostituite al comma 43 da art. 5, comma 40, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2015
12 Comma 53 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, c. 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
13 Comma 67 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, c. 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione art. 10, c. 40, L.R. 17/2008.
14 Comma 76 abrogato da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 11 bis, L.R. 13/2005.
15 Parole sostituite al comma 4 da art. 29, comma 1, lettera g), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
16 Comma 43 abrogato da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 14/2016
17 Comma 47 abrogato da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 14/2016
18 Comma 40 sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 3/2024 . Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, per i pozzi finalizzati a raggiungere la risorsa geotermica negli acquiferi carbonatici profondi, la garanzia da prestare a favore della Regione, a copertura dei costi necessari ad assicurare gli interventi di recupero ambientale, nonché di rimessione in pristino dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico, conseguenti alla realizzazione dei lavori, è determinata in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015.
Art. 6
 (Finalità 4 - Mobilità, trasporti, telecomunicazioni)
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 25/2004, come sostituita dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.1095 e al capitolo 3934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. In considerazione dell'importanza strategica per il tessuto socio economico regionale assunta dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari e della necessità di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993 con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato), e dalla concessione quarantennale, nonché di consolidare la società di gestione, anche al fine di perseguire un incremento dei traffici di merci e passeggeri, l'Amministrazione regionale procede alla ricapitalizzazione dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in conformità alle deliberazioni assembleari e nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente nei documenti contabili regionali.
5. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 101, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche al fine di favorire il decongestionamento del traffico sulla viabilità ordinaria, a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, anche attraverso il deposito delle somme dovute a titolo di rimborso su un conto corrente bancario fruttifero di interessi, intestato alle società medesime ovvero ai soggetti titolari della gestione finanziaria relativa al pagamento differito del pedaggio.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2 del presente articolo le parole "del disposto di cui al comma 2, lettera a)," devono correttamente leggersi "del disposto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a),".
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ddd), L. R. 10/2012
Art. 7
 (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 14, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, e dell'articolo 7, comma 14 bis, della medesima legge regionale 17/2008, come inserito dal comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5519 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. Al comma 21 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2008 le parole <<ambiente e lavori pubblici e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione dei campi da tennis>> sono sostituite dalle seguenti: <<del tennis club e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione delle infrastrutture sportive ammesse>>.
6. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 21, della legge regionale 17/2008 come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole <<dei campi da tennis>> sono sostituite dalle seguenti: <<del tennis club e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione delle infrastrutture sportive annesse>>.
7. In sede di prima attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 7, comma 24, della legge regionale 17/2008, il termine per la presentazione della domanda da parte del destinatario interessato è fissato al 31 agosto 2009.
8. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092, con riferimento al capitolo 5399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
14. Al comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole <<diciotto mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<ventiquattro mesi>>.
15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 16, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092 e al capitolo 5397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
18. Alla Tabella P, allegata alla legge regionale 17/2008, riferita all'articolo 7, comma 64, della legge medesima, l'indicatore di livello dell'organismo denominato Fondazione Luigi Bon è modificato dal valore 2 al valore 1 e l'indicatore di livello dell'organismo denominato Associazione internazionale dell'Operetta del Friuli Venezia Giulia è modificato dal valore 3 al valore 1.
19. Gli oneri derivanti dal comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1096 e ai capitoli 5388 e 5400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
30. Per la realizzazione di lavori indispensabili e urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali del compendio assegnato, è autorizzata la concessione all'Azienda speciale di Villa Manin di un finanziamento straordinario di 670.000 euro.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 670.000 euro a carico della unità di bilancio 5.3.2.1106 e del capitolo 5378 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'Azienda speciale di Villa Manin per la realizzazione di lavori indispensabili e urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali del compendio assegnato.>>.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 5.3.2.1104 e al capitolo 5294 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo straordinario all'Università degli studi di Udine per l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo Litwornia>>.
36. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzato un limite di impegno decennale di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.1108 e del capitolo 5312 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo pluriennale al Comune di Udine per le spese di progettazione e la realizzazione della nuova sede del museo friulano di storia naturale>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
37. All'onere di 500.000 euro derivante dal comma 36 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.2.1094 e dal capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2018 e del bilancio per l'anno 2009.
39. Alla legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21
 (Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)
1. È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attività:
a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche o dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;
b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;
c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovena;
3. Con deliberazione annuale della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del fondo tra le attività previste al comma 2, sulla base delle proposte presentate annualmente, entro il 31 marzo, dai soggetti indicati al medesimo comma 2. I criteri per la formazione del programma sono fissati sentita la Commissione di cui all'articolo 8.>>;

40. Per l'anno 2009, il termine per la presentazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, è fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1112, con riferimento al capitolo 5575 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009.
42. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.2.1112, con riferimento al capitolo 5585 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009.
43. Per le finalità previste all'articolo 21 bis della legge regionale 26/2007, come inserito dal comma 21, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.1112, con riferimento al capitolo 5376 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone per la copertura dei maggiori oneri relativi alla manutenzione, alla gestione e alle attività della sede dell'istituto comprensivo bilingue>>.
45. Per le finalità previste dal comma 44, è autorizzata la spesa di euro 18.000 per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 5314 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Spesa per l'assegnazione di una borsa di studio in materia storica religiosa per l'approfondimento dei legami fra cristianesimo aquileiese con Alessandria d'Egitto e la tradizione marciana>>.
46. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1 Parole sostituite al comma 44 da art. 11, comma 293, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Parole soppresse al comma 34 da art. 5, comma 60, L. R. 5/2013
3 Comma 35 sostituito da art. 5, comma 61, L. R. 5/2013
4 Parole sostituite al comma 32 da art. 5, comma 62, lettera a), L. R. 5/2013
5 Parole sostituite al comma 32 da art. 5, comma 62, lettera b), L. R. 5/2013
6 Comma 26 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 26, L.R. 2/2000, a decorrere dall'1/1/2015.
7 Comma 27 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 26, L.R. 2/2000, a decorrere dall'1/1/2015.
8 Comma 16 abrogato da art. 38, comma 1, lettera v), L. R. 16/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 45, L.R. 2/2006, a decorrere dall'1/1/2015.
9 Comma 17 abrogato da art. 38, comma 1, lettera v), L. R. 16/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 45, L.R. 2/2006, a decorrere dall'1/1/2015.
10 Comma 10 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
11 Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12 Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
13 Comma 13 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
14 Comma 20 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
15 Comma 21 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
16 Comma 22 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
17 Comma 23 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
18 Comma 24 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
19 Comma 25 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
20 Comma 28 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
21 Comma 29 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 8
 (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a definire le posizioni contabili relative ad attività di formazione professionale realizzate negli anni precedenti al 2000, rimaste sospese per il tempo necessario alla definizione di correlati procedimenti giudiziari.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 5968 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Spese per la definizione delle posizioni contabili relative ad attività di formazione professionale realizzate negli anni precedenti al 2000>>.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale, con obbligo di restituzione, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 21, alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, per la realizzazione di opere complementari del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Santorio di Trieste da adibire a sede della Scuola.
14. In caso di stipulazione di un mutuo per l'intervento, il finanziamento è destinato alla copertura e alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
15. La domanda per il finanziamento previsto al comma 14 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione.
16. La concessione del finanziamento è subordinata all'approvazione del piano di rientro del finanziamento da parte della Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione.
17. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
18. La restituzione del finanziamento è prevista a decorrere dal 2012 sulla base del piano di cui al comma 16.
19. Al fine di consentire alla SISSA di Trieste di stipulare il mutuo di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie in relazione al mutuo stesso.
20. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
21. Per le finalità previste dal comma 13, è autorizzato un limite di impegno ventennale di 270.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 810.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5308 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento alla SISSA, con obbligo di restituzione, per la realizzazione di opere complementari del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Santorio di Trieste da adibire a sede della Scuola>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
22. Le entrate derivanti dal comma 18 sono accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2012, sull'unità di bilancio 3.2.132 e sul capitolo 564 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Restituzione dalla SISSA delle somme destinate alla realizzazione di opere complementari del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Santorio di Trieste da adibire a sede della Scuola>>.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, con obbligo di restituzione, nella misura massima prevista dal comma 27, all'ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU di Udine, quale anticipazione sul cofinanziamento statale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), per la costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi in Udine, intervento già inserito nel secondo Piano triennale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 novembre 2008 (Secondo piano triennale, cofinanziamento interventi tipologia B, C, D, alloggi e residenze universitarie - legge n. 338/2000).
24. La domanda per il finanziamento previsto al comma 23 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione.
25. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
26. L'obbligo di restituzione del finanziamento è immediato a decorrere dal versamento del finanziamento statale di cui al comma 23.
27. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa complessiva di 3.574.625 euro, per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 5295 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento all'ERDISU di Udine, quale anticipazione del cofinanziamento statale, con obbligo di restituzione, per la costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi di Udine>>.
28. In relazione al comma 26, sono previste entrate nella tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 2, per 3.574.625 euro per l'anno 2009 a valere sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 554 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Restituzione dall'ERDISU di Udine del finanziamento, quale anticipazione del cofinanziamento statale, per la costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi di Udine>>.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, c. 5, della medesima L.R. 16/2012.
2 Comma 12 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, c. 5, della medesima L.R. 16/2012.
3 L'ARDISS è costituita dall'1/1/2014, a seguito del DPReg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPReg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).
4 Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera m), L. R. 27/2017
5 Comma 4 abrogato da art. 37, comma 1, lettera m), L. R. 27/2017
6 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera y), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
7 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera y), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
8 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera pp), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione della L.R. 9/2000.
9 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera pp), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione della L.R. 9/2000.
Art. 9
 (Finalità 7 - Sanità pubblica)
3. Al personale docente universitario, ai ricercatori e agli assistenti di ruolo a esaurimento che esplicano attività assistenziale presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> e l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>> si applica il trattamento economico previsto per il medesimo personale operante presso l'Azienda ospedaliero - universitaria <<Ospedali Riuniti>> di Trieste come determinato dai protocolli d'intesa Regione - Università del 13 febbraio 2006 e 5 marzo 2004.
4. Il trattamento economico di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data del 13 febbraio 2006.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 9, comma 11, della legge regionale 17/2008 sono riaperti per la durata di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 7.1.2.1135 e al capitolo 4412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Finanziamento al Comune di Aviano per concorrere alla realizzazione di una nuova sede destinata a ospitare in modo integrato anche le funzioni distrettuali di competenza dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale">>.
10. Al comma 44 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole <<e del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo>> sono soppresse.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.
Note:
1 Comma 9 abrogato da art. 5, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, L.R. 19/2006, con effetto dall'1/1/2016.
2 Comma 1 abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 28/2018 , a decorrere dall'1/4/2019, come disposto dall'art.8, c.1, L.R.28/2018.
3 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 28/2018 , a decorrere dall'1/4/2019, come disposto dall'art.8, c.1, L.R.28/2018.
Art. 10
 (Misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito, per esigenze funzionali e di razionalizzazione della spesa sanitaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono. A decorrere dall'1 gennaio 2010 la Direzione centrale salute e protezione sociale è ordinata in forma di gestione speciale autonoma, denominata Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, con sedi in Trieste e Udine, con i compiti, in particolare, di vigilanza e coordinamento degli enti del Servizio sanitario regionale. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali è dotata di autonomia organizzativa e gestionale.
2. È soppressa, a decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia regionale della sanità. A decorrere dall'1 ottobre 2009 il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità decade dall'incarico e il direttore centrale della Direzione salute e protezione sociale assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia regionale della sanità coadiuvato dal vicedirettore centrale che assume le funzioni di vicecommissario straordinario. Il collegio sindacale e gli incarichi dirigenziali e professionali la cui durata è legata al mandato del cessato direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità decadono il 31 dicembre 2009. A decorrere dalla data di cui al comma 1 le funzioni dell'Agenzia regionale della sanità sono trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, della soppressa Agenzia, ivi compresi i rapporti di lavoro e quelli di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa. Per l'accertamento della situazione patrimoniale dell'Agenzia regionale della sanità alla data del 31 dicembre 2009 il direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e il vicedirettore assumono, rispettivamente, dall'1 gennaio 2010, anche le funzioni di commissario liquidatore e di vicecommissario liquidatore con il compito di provvedere, entro il 31 dicembre 2010, alla chiusura della gestione pregressa. Dall'1 gennaio 2011 la Regione succede alla gestione liquidatoria per le eventuali poste ancora pendenti; le eventuali somme residue sono finalizzate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.
3. È soppresso, con la procedura e la tempistica di seguito descritta, il Centro servizi condivisi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'organo di vertice del predetto ente, congiuntamente al collegio sindacale, presenta alla Giunta regionale, tramite la competente direzione regionale, una dettagliata relazione sullo stato dei rapporti attivi e passivi, degli impegni e dei rischi facenti capo al Centro servizi condivisi. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, modalità e termini per la soppressione dell'ente e per il trasferimento delle funzioni del medesimo a uno o più enti che subentrano, a decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione, nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Gli organi del Centro servizi condivisi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla data di soppressione dell'ente ovvero a decorrere dalla data indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al presente comma. Annualmente la Giunta regionale individua le attività tecnico-amministrative da svolgere in forma centralizzata da parte di uno o più enti. L'adesione alle procedure centralizzate è obbligatoria da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.
6. Il direttore centrale può inoltre conferire direttamente, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, incarichi dirigenziali, di linea e di staff, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.
7. Il direttore centrale per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico può inoltre conferire direttamente incarichi dirigenziali, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato per un periodo massimo di tre anni non rinnovabile, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private in possesso di particolare esperienza professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.
8. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 6 e 7 possono essere conferiti per un periodo massimo di tre anni, non rinnovabile, anche a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla categoria dirigenziale, collocati in aspettativa; il servizio prestato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio.
9. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 6, 7 e 8 avviene previa opportuna pubblicizzazione e valutazione dei candidati da parte di una commissione di tre componenti presieduta dal direttore centrale che nomina gli altri componenti.
11. Ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate le funzioni e le attività per le quali la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si avvale degli uffici degli enti del Servizio sanitario regionale con rimborso delle spese dai medesimi sostenute.
12. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i riferimenti contenuti nella vigente normativa all'Agenzia regionale della sanità si intendono fatti, ove compatibili, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i riferimenti contenuti nella vigente normativa alla Direzione centrale salute e protezione sociale si intendono fatti, ove compatibili e coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, i riferimenti contenuti nella vigente normativa al Centro servizi condivisi si intendono fatti, ove compatibili, all'ente o agli enti che subentrano nelle relative funzioni.
14. A decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).
15. A decorrere dalla data di cui al comma 1 e dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
19. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si applica quanto previsto per l'Amministrazione regionale dalla vigente normativa.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 17/2010
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 12, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5 Comma 4 ter aggiunto da art. 12, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
6 Comma 4 quater aggiunto da art. 12, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
7 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 12, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
8 Comma 4 sexies aggiunto da art. 12, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
9 Comma 4 septies aggiunto da art. 12, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
10 Comma 4 ter abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 16/2011 a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 38, L.R. 11/2011, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2011 (25/8/2011).
11 Comma 4 quater abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 16/2011 a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 38, L.R. 11/2011, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2011 (25/8/2011).
12 Comma 4 quinquies abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 16/2011 a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 38, L.R. 11/2011, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2011 (25/8/2011).
13 Comma 4 sexies abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 16/2011 a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 38, L.R. 11/2011, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2011 (25/8/2011).
14 Comma 4 septies abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 16/2011 a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 38, L.R. 11/2011, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2011 (25/8/2011).
15 Lettera b) del comma 17 abrogata da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
16 Comma 17 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 12/1994, a decorrere dall'1/1/2015.
17 Lettera b) del comma 18 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 1, L.R. 8/2001.
18 Lettera c) del comma 18 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 5, L.R. 8/2001.
19 Lettera d) del comma 18 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 7, lett. a), L.R. 8/2001.
20 Lettera e) del comma 18 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, L.R. 8/2001.
21 Lettera f) del comma 18 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, L.R. 8/2001.
22 Lettera h) del comma 18 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 9, L.R. 8/2001.
23 Comma 5 interpretato da art. 10, comma 22, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 11
 (Finalità 8 - Protezione sociale)
1. Al comma 78 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<A decorrere dall'1 settembre 2009 il valore determinato dallo Stato è integrato dalla Regione in misura pari a 60 euro mensili.>>.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 78 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana, nella sua qualità di Ente gestore dell'ambito distrettuale del servizio sociale dei Comuni, un contributo straordinario di 37.000 euro a supporto degli interventi che favoriscono la mobilità delle persone disabili.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 37.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8400 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Latisana a supporto degli interventi che favoriscono la mobilità delle persone disabili>>.
7. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come modificato dall'articolo 5, comma 53, della legge regionale 2/2006, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili - Sede provinciale di Trieste un contributo una tantum, nella misura prevista dal comma 11, per sopperire a straordinarie esigenze di funzionamento dell'associazione medesima.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'assegnazione dell'intero contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 5315 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributo all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili - Sede provinciale di Trieste per sopperire a esigenze straordinarie di funzionamento>>.
17. In sede di prima applicazione dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 16, la ripartizione delle risorse disponibili avviene sulla base delle domande già pervenute ai sensi delle leggi regionali 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), e delle priorità individuate con deliberazione della Giunta regionale.
18. Per le finalità previste dall'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 16, relativamente ai fondi regionali, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1141 e del capitolo 5367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Fondo di parte investimento per servizi per la prima infanzia - fondi regionali>>.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 16, fanno carico, relativamente ai fondi statali, all'unità di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 5366 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo, di Trieste, un contributo straordinario di 60.000 euro per l'adeguamento di due alloggi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata al Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3203 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Adeguamento alloggi - Fondazione Caccia Burlo Garofolo Trieste>>.
26. L'anticipazione è restituita, senza interessi, in sessanta rate di ammortamento semestrali costanti posticipate con decorrenza dall'1 marzo e dall'1 settembre del secondo anno successivo all'erogazione dell'anticipazione medesima.
27. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 3.055.000 euro a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3224 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Anticipazioni alle ATER per l'acquisto di cantieri relativi a interventi di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica>>.
28. Al comma 53 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 le parole <<un intervento>> sono sostituite dalla seguente: <<interventi>> e le parole <<relativo alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale sociale>> sono sostituite dalle seguenti: <<relativi alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica>>.
29. Al comma 55 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 la parola <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>>.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 53 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole <<di un intervento>> sono sostituite dalle seguenti <<di interventi>>.
32. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2009, come modificato dal comma 31, fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione La Pannocchia - ONLUS di Codroipo un contributo straordinario di 30.000 euro per sopperire agli oneri di gestione della comunità residenziale denominata <<Una finestra sul futuro - Dopo di noi>>.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e di un elenco analitico delle spese preventivate. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4815 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione La Pannocchia>> - ONLUS di Codroipo per gli oneri di gestione della comunità residenziale <<Una finestra sul futuro - Dopo di noi>>.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona contributi una tantum fino al massimo del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di immobili e per i lavori di ristrutturazione e trasformazione di edifici esistenti in forme residenziali alternative e sperimentali, al fine di sostenere la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti.
41. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 39 sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché delle modalità e delle priorità di intervento adottate con il regolamento attuativo degli interventi di cui all'articolo 3, comma 113, della legge regionale 1/2005, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibile.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4669 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributi una tantum per la realizzazione di servizi residenziali e diurni per le persone anziane>>.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo straordinario di 150.000 euro per lavori di ristrutturazione della <<Casa - albergo>> di Monfalcone.
46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4929 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Monfalcone per lavori di ristrutturazione della Casa-albergo di Monfalcone>>.
48. I finanziamenti assegnati nell'anno 2009 ai sensi dell'articolo 6, comma 86, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono suddivisi in parti uguali tra i soggetti destinatari.
49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 48, relativamente agli interventi previsti per le associazioni <<Smileagain>> e <<Auxilia>> di Trieste, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4511 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Contributo straordinario all'associazione Smileagain e all'associazione Auxilia di Trieste al fine di sostenere le azioni di solidarietà volte a migliorare con l'apporto di strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la qualità della vita e la salute della popolazione nei Paesi del terzo mondo>>.
50. Per le finalità previste dal comma 48, relativamente agli interventi concernenti l'associazione <<W.O.P.S.E.C.>>, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributo straordinario all'associazione W.O.P.S.E.C. al fine di sostenere le azioni di solidarietà volte a migliorare con l'apporto di strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la qualità della vita e la salute della popolazione nei Paesi del terzo mondo>>.
51. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.
Note:
1 Parole sostituite al comma 23 da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 24 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 25 da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4 Comma 13 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 16/2011
5 Comma 14 abrogato da art. 43, comma 1, lettera k), L. R. 22/2021
6 Comma 33 abrogato da art. 43, comma 1, lettera k), L. R. 22/2021
7 Comma 15 abrogato da art. 43, comma 1, lettera k), L. R. 22/2021
8 Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
9 Comma 34 abrogato da art. 8, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10 Comma 35 abrogato da art. 8, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 12
 (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)
1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2008 è accertato, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), in complessivi 519.011.934,16 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 11, comma 2, della legge regionale 17/2008, il conguaglio positivo è determinato in 55.036.365,78 euro, cui si sommano 2.078.506,68 euro relativi alle somme autorizzate con legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), e legge regionale 8 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), non utilizzate al 31 dicembre 2008, per complessivi 57.114.872,46 euro destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 22 per 900.000 euro, 24, 38, 43, 44, 48 e 51, nonché 4.100.000 euro per le finalità previste dagli articoli 4 e 14 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), per 200.000 euro per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico).
2. Alle Province è attribuita un'assegnazione straordinaria di 4.160.000 euro erogata in unica soluzione, per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge e, per il restante 50 per cento, suddivisa per due terzi in base all'estensione territoriale e per un terzo in base alla popolazione.
3. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione straordinaria di 31.670.000 euro erogata in unica soluzione, per il 60 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2008 e, per il restante 40 per cento, in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 17/2008. Il finanziamento straordinario è assegnato con vincolo di commutazione in entrata, all'unità di bilancio 4.2.59 e al capitolo 712 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, per il pagamento di un ammontare complessivo pari a 788.512,61 euro, vincolato al recupero della riduzione dei trasferimenti in favore della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006, di cui 4.156,67 euro relativamente al comune di Duino Aurisina, 965,87 euro relativamente al comune di Muggia; 783.390,07 euro relativamente al comune di Trieste.
4. Alle Comunità montane è attribuita un'assegnazione straordinaria di 600.000 euro, erogata in unica soluzione per metà in base all'estensione territoriale e per metà in base alla popolazione.
5. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 17/2008, per il finanziamento dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici, è incrementato di una quota straordinaria di 300.000 euro.
6. Per le finalità di cui al comma 5, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. Per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, è destinata la spesa di 36.430.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
8. Alle Province è attribuita un'ulteriore assegnazione straordinaria di 1.136.819,55 euro erogata in unica soluzione, per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge e, per il restante 50 per cento, suddivisa per due terzi in base all'estensione territoriale e per un terzo in base alla popolazione.
10. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
13. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 35, della legge regionale 17/2008 è incrementato di 1.706.191,46 euro di cui 52.087,06 euro a favore delle Province e 1.654.104,40 euro a favore dei Comuni.
14. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 1.706.191,46 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1629 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
15. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 43, della legge regionale 17/2008 è incrementato di 557.327,17 euro, per l'anno 2009, da ripartire a favore delle Province in unica soluzione in misura proporzionale a quanto loro assegnato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 43.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 557.327,17 euro, per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1159, e del capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
17. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.4.2.1068 e dal capitolo 3217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. Il termine per presentare domanda per accedere al fondo di cui all'articolo 11, comma 35, della legge regionale 17/2008 è fissato al 31 luglio 2009. Le domande presentate dopo il termine previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 941 del 24 aprile 2009 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve.
21. I Comuni montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, beneficiari di contributo ai sensi del comma 6, lettera e), dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, possono presentare domande integrative di finanziamento limitatamente a spese connesse a controversie e giudizi non conclusi alla data del 31 dicembre 2008.
22. Per la finalità prevista dal comma 6, lettera e), dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1730 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti ai comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni>>.
23. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 22 si fa fronte, per la quota parte di 1 milione di euro, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1153 e dal capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
25. Le Province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, specificando l'ammontare complessivo del minor gettito di cui al comma 24.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti alle province per il finanziamento del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione>>.
27. Alla lettera b) del comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, le parole <<31 dicembre 2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2008>>.
31.
Dopo il comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:
<<22 bis. Le eventuali maggiori assegnazioni erogate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge regionale 30/2007, derivanti dall'assegnazione provvisoria superiore a quella definitiva calcolata in applicazione di quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2007, n. 0305/Pres., vengono compensate, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con le assegnazioni spettanti a titolo di definitivo concorso negli oneri derivati dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego previste dal comma 20.>>.

32. Al comma 81 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, dopo le parole <<contro la pubblica amministrazione>>, sono aggiunte le seguenti: <<e per l'attività istituzionale degli anni 2008-2009>>.
33. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 81 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 32, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 1770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione, in coda, sono aggiunte le parole <<nonché per l'attività istituzionale degli anni 2008-2009>>.
34. Al comma 85 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, dopo le parole <<della presente legge.>>, sono aggiunte le seguenti: <<L'erogazione è disposta per l'80 per cento in via anticipata sulla base degli oneri ritenuti ammissibili, per il restante 20 per cento alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.>>.
35.
Dopo il comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è aggiunto il seguente:
<<25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, possono essere valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora venga effettuato il riparto, l'intervento 1 del titolo I della spesa corrente è opportunamente rettificato, ai fini della determinazione del calcolo previsto ai commi 25 e 28.>>.

43. Per le finalità di cui al comma 42 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
44. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63 (Indennità di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici), è autorizzata la spesa di 5.167 euro per il pagamento dell'indennità di carica e di missione del Commissario regionale per gli usi civici per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
45. Il Commissario e il Commissario aggiunto di cui all'articolo 1 della legge regionale 63/1988, e successive modifiche, esercitano le funzioni amministrative loro attribuite ai sensi dello stesso articolo sino alla assunzione delle funzioni da parte dei nuovi Commissari, salva diversa determinazione dell'Amministrazione regionale.
46. L'Amministrazione regionale, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751), autorizza sui terreni gravati da usi civici operazioni immobiliari. Le somme derivanti da tali attività, escluse quelle con destinazione vincolata da vigenti normative, sono destinate prioritariamente a opere di carattere permanente di interesse generale della collettività, nonché possono essere destinate alla ricognizione delle aree gravate da usi civici.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai piccoli Comuni qualificati tali dall'articolo 7 della legge regionale 1/2006, ove esiste l'accertamento di cui alla legge 1766/1927, contributi nella misura massima di 10.000 euro per la ricognizione delle aree gravate da usi civici. Le domande sono presentate entro il 31 ottobre 2009 alla Direzione centrale competente in materia di usi civici corredate di un preventivo di spesa. L'erogazione della somma concessa è effettuata con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il settanta per cento contestualmente alla concessione del contributo e per la restante quota alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
48. Per le finalità di cui al comma 47 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1734 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti ai piccoli Comuni per la ricognizione delle aree gravate da usi civici>>.
50. Al fine di consentire la piena e puntuale attuazione degli interventi previsti dal <<Piano triennale di edilizia scolastica 2007-2009>> approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), e finanziato a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), è autorizzata l'erogazione agli enti attuatori degli interventi compresi nella terza e ultima annualità del Piano di finanziamenti integrativi per un ammontare complessivo pari alla riduzione apportata dal Ministero della Pubblica Istruzione alla quota di assegnazioni statali già disposte a favore del Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2009 al momento dell'approvazione del Piano medesimo.
51. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 363.514 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 5185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, e del bilancio per l'anno 2009.
52. Al fine di attuare i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza ed autonomia degli enti locali, enunciati negli articoli 5 e 8 della legge regionale 1/2006, e di realizzare finalità di razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale, la Regione individua nelle Province e nei Comuni singoli e associati gli enti locali istituzionalmente deputati ad esercitare le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane.
53. Il riordino delle funzioni amministrative delle Comunità montane sarà attuato con legge regionale, in conformità ai principi di cui al comma 52 e d'intesa con le amministrazioni dei Comuni facenti parte delle Comunità montane riunite entro il 30 settembre 2009 in apposita Conferenza dei sindaci presieduta dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
54. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa sullo schema di disegno di legge presentato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla convocazione della Conferenza dei sindaci da parte del Presidente della Regione, la Giunta regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, può prescinderne motivatamente, dandone comunicazione ai sindaci interessati e trasmettendo al Consiglio regionale gli eventuali atti che esprimono l'orientamento della Conferenza dei sindaci.
55. Nelle more della soppressione delle Comunità montane e del conseguente riordino delle funzioni amministrative a esse attribuite e al fine di perseguire obiettivi di accelerazione e contenimento della spesa pubblica, gli organi di governo delle Comunità montane sono sciolti.
56. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, al quale compete l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente, alla Giunta e al Consiglio dell'ente. L'incarico di Commissario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale ed è affidato a soggetti che abbiano svolto per almeno tre anni funzioni di dirigenti di amministrazioni pubbliche e ha termine con il subentro alle Comunità montane degli enti locali destinatari delle funzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla legge regionale di cui al comma 53.
60. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.
Note:
1 Parole sostituite al comma 41 da art. 11, comma 1, L. R. 12/2010
2 Comma 42 sostituito da art. 11, comma 2, L. R. 12/2010
3 Lettera d) del comma 36 abrogata da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 4 bis, L.R. 9/2009.
4 Comma 42 sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 17/2010
5 Parole soppresse al comma 57 da art. 18, comma 30, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Parole aggiunte al comma 58 da art. 18, comma 31, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 Parole sostituite al comma 58 da art. 18, comma 32, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8 Comma 30 abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, L.R. 1/2006, a decorrere dall'1/1/2015.
9 Comma 28 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 46, c. 5 bis, L.R. 1/2006.
10 Comma 57 abrogato da art. 65, comma 1, lettera i), L. R. 18/2015
11 Comma 58 abrogato da art. 65, comma 1, lettera i), L. R. 18/2015
12 Comma 59 abrogato da art. 65, comma 1, lettera i), L. R. 18/2015
13 Lettera b) del comma 37 abrogata da art. 10, comma 93, lettera c), L. R. 45/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 2, lett. e), L.R. 9/2009, con effetto dall'1/1/2018.
14 Comma 36 abrogato da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 5/2021
15 Comma 37 abrogato da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 5/2021
16 Comma 38 abrogato da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 5/2021
17 Comma 39 abrogato da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 5/2021
18 Comma 40 abrogato da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 5/2021
Art. 13
 (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
3.
Dopo l'articolo 28 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) è aggiunto il seguente:
<<Art. 28 bis
 (Interventi regionali diretti mediante soluzioni a carattere informatico)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e in particolare per lo sviluppo dell'innovazione orientato alle necessità concrete del sistema economico e della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale realizza direttamente, tramite la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come obiettivi:
2. Con il piano triennale, previsto dall'Accordo di servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel SpA, sono definiti i requisiti e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.>>.

5. Ai fini dell'espletamento di un procedimento pubblico di selezione per l'affidamento dei servizi relativi al segretariato tecnico del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 è autorizzata la spesa di 2.095.403 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono previsti rientri per 2.095.403 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 4.5.163 e del capitolo 1135 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) le parole: <<60 per cento>> sono sostituite dalle parole <<80 per cento>>.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5, dell'articolo 4 della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 7, fanno carico alla unità di bilancio 10.1.2.1165 e al capitolo 731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, c. 5, L.R. 21/2007, con effetto dall'1/1/2014.
2 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, c. 5, L.R. 21/2007, con effetto dall'1/1/2014.
Art. 14
 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
1. All'articolo 12, comma 34, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole <<sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle parole <<il 31 dicembre 2009>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 34, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.1.1.1179 e al capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 65 dell'articolo 7 della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.5033 e al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. I beni mobili appartenenti alla Regione Friuli Venezia Giulia e costituenti la Collezione del Lloyd Triestino di Navigazione, con esclusione di quelli costituenti pertinenze e arredi del Palazzo di Piazza Unità d'Italia n. 1 di Trieste, possono essere trasferiti anche a titolo gratuito al Comune di Trieste affinché provveda, anche tramite le proprie istituzioni museali e bibliotecarie, a portarli alla pubblica fruizione, in considerazione del notevole interesse storico che tali beni, riflettendo l'attività di un'impresa profondamente radicata nel tessuto socio-economico cittadino e fattore trainante di sviluppo non solo in area locale, rivestono per la città di Trieste.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari al trasferimento di cui al comma 7.
14. All'articolo 30, comma 8, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, le parole <<a titolo gratuito in proprietà>>sono sostituite dalle seguenti: << a titolo gratuito, anche in proprietà,>> e le parole <<già in uso agli stessi >> sono sostituite dalle seguenti: <<già in uso alla Regione medesima>>.
18. In relazione all'utilizzo delle risorse statali di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e nell'ambito del progetto <<Con il cittadino consumatore>>, gli oneri pari a 32.078,16 euro derivanti dalla realizzazione dell'intervento <<Implementazione degli strumenti dell'Osservatorio regionale del commercio a vantaggio dell'informazione e della tutela del consumatore>> fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
19. Al fine di sopperire ai maggiori carichi di lavoro derivanti dalle operazioni di chiusura del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 di competenza della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, prorogato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 1201 del 19 febbraio 2009 al 30 giugno 2009, per tutti gli interventi e fino al 31 dicembre 2009 per l'Assistenza Tecnica, con slittamento della data di presentazione della richiesta di saldo al 31 marzo 2011 e alla concomitante implementazione di quello afferente alla medesima struttura direzionale per il periodo 2007-2013, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di due unità e per la durata di ventiquattro mesi, personale somministrato.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
21. Al comma 54 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole <<e del capitolo 5170>> sono sostituite dalle seguenti: <<e dei capitoli 5170 e 5243>>.
22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 54, della legge regionale 17/2008, come integrato dal comma 21, fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.1.1.1192 e ai capitoli 5170 e 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà, a titolo gratuito, alla Diocesi di Trieste gli immobili identificati all'Ufficio Tavolare di Trieste - C.C. Padriciano, alla P.T. 884, c.t. 1, p.c.t. 143/10 e c.t. 2, pp.cc.tt. n. 143/8 e 143/9, con vincolo perpetuo di destinazione ad attività socio-assistenziali. Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con ogni pertinenza e accessorio, nonché tutte le attrezzature quali risultano dagli inventari del residence e nel loro attuale stato d'uso.
25. La Diocesi di Trieste presenta istanza alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali corredata di idonei inventari patrimoniali per i beni mobili e attrezzature.
26. La Giunta regionale individua i beni trasferiti, il loro valore e le modalità di trasferimento, su proposta dell'Assessore competente al patrimonio tenuto conto di quanto segnalato dalla Diocesi di Trieste. Il decreto del Direttore centrale patrimonio e servizi generali di disposizione della cessione del bene e il verbale di consegna sottoscritto dal Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti e dei diritti reali costituiti, nonché per l'iscrizione presso i pubblici registri immobiliari del vincolo d'uso per le finalità di pubblico interesse ivi individuate. Per quanto riguarda i beni mobili il trasferimento è disposto con idoneo verbale di consegna sottoscritto dal Direttore del Servizio Provveditorato e servizi generali e dalla Diocesi di Trieste.
27. Tutti gli oneri relativi alla cessione e gli adempimenti conseguenti al trasferimento di proprietà sono a totale carico della Diocesi di Trieste.
28. Il venir meno della destinazione ad attività socio-assistenziali dell'immobile comporta la retrocessione dello stesso all'Amministrazione regionale, con ogni pertinenza e accessorio, nonché tutte le attrezzature quali risulteranno dagli inventari.
29. All'articolo 43 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 (Provvedimenti in materia di personale), dopo le parole <<può essere utilizzato anche presso>> sono aggiunte le seguenti: <<società per azioni partecipate dalla Regione che svolgono un servizio pubblico nonché presso>>.
31. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 30 saranno accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
34. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 51, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 33, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550, 3551, 3561, 3552, 3553, 9670 e all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
Note:
1 Comma 17 abrogato da art. 13, comma 13, lettera c), L. R. 11/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3 quater e 5, L.R. 3/1998, a decorrere dalla data di efficacia della prima convenzione tra Regione e Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
2 Comma 16 abrogato da art. 56, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, c. 2, della medesima L.R. 16/2012.
3 Comma 17 abrogato da art. 56, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, c. 2, della medesima L.R. 16/2012.
4 Comma 32 abrogato da art. 65, comma 1, lettera m), L. R. 11/2015
5 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 40, lettera d), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
6 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 40, lettera d), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
7 Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22/12/2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
8 Comma 9 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
9 Comma 10 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
10 Comma 11 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
11 Comma 12 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
12 Comma 13 abrogato da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
Art. 15
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
3. In analogia a quanto stabilito per i contributi di cui all'articolo 15, commi dall'8 al 21, della legge regionale 17/2008, la norma di cui al precedente comma 2, lettera b), si applica anche alle domande di contributo riferite ai capitoli dì bilancio 9188, 5393 e 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. Le domande di contributo una tantum di cui al capitolo 3435 presentate ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985, e successive integrazioni e modificazioni, e pervenute entro il termine di cui al comma 2, lettera a), per un importo massimo di 20.000 euro sono ritenute ammissibili. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui ai commi 2 e 3 fanno carico alle rispettive unità di bilancio con riferimento ai capitoli 5674 (unità di bilancio 5.1.1.1088), 5675 (unità di bilancio 5.1.2.1090), 4893 (unità di bilancio 8.7.1.1150), 4894 (unità di bilancio 8.7.2.3390), 9188 (unità di bilancio 1.3.1.1022), 5393 (unità di bilancio 10.1.1.1161) e 3435 (unità di bilancio 3.5.2.1118), dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6. Le somme erogate da più di cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle seguenti leggi regionali, sono trasferite in via definitiva agli enti medesimi, che sono autorizzati a destinarle anche ad altre tipologie di interventi di interesse pubblico:
a) legge regionale 16 giugno 1970, n. 23 (Provvedimenti per favorire l'attuazione della disciplina urbanistica);
b) legge regionale 8 agosto 1974, n. 37 (Interventi finanziari per favorire l'esecuzione dei piani attuativi previsti dalla legislazione sull'urbanistica);
c) legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie);
d) legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 (Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri);
e) legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione del gas combustibile);
f) legge regionale 4 settembre 1990, n. 40 (Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere e modifiche alle leggi regionali 30 gennaio 1989, n. 2, e 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di infrastrutture energetiche);
f bis) legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti);
f ter) legge regionale 4 settembre 1991, n. 42 (Norme in materia di recupero di aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive).
8. Gli enti di cui al comma 6 sono esonerati dall'obbligo di rendicontazione.
13. In relazione alle operazioni di chiusura delle attività di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3712 e 28 maggio 2009, n. 3774, il Commissario delegato - Presidente della Regione, qualora dovesse risultare un saldo finale attivo dalla realizzazione delle opere di adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue, finanziate anche con i fondi di cui all'articolo 5, commi 88 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come assegnati al Commissario medesimo dall'articolo 7 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002, è autorizzato a trasferire le relative risorse residue al Comune di Tolmezzo al fine di permettere allo stesso di adempiere a quanto prescritto in sede autorizzatoria dalla Provincia di Udine e di realizzare le opere di risistemazione e miglioramento del sistema impiantistico e fognario di cui è titolare.
14. Del trasferimento di cui al comma 13 il Commissario da notizia all'Amministrazione regionale. A conclusione degli interventi il Comune di Tolmezzo deve presentare la rendicontazione della spesa alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici per gli importi di volta in volta utilizzati.
17. La Regione non può conferire gli incarichi di cui al comma 15 a propri dipendenti.
18. La Regione disciplina e rende pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di cui al comma 15.
20. Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
24. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni, relative alle partite di giro, alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.
25. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni relative alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella Q.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 14, comma 12, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Comma 9 abrogato da art. 14, comma 13, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Comma 10 abrogato da art. 14, comma 13, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4 Parole sostituite al comma 11 da art. 14, comma 14, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
5 Lettera f bis) del comma 6 aggiunta da art. 4, comma 67, L. R. 11/2011
6 Lettera f ter) del comma 6 aggiunta da art. 4, comma 67, L. R. 11/2011
7 Comma 7 abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 27, L.R. 23/2002.
8 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
9 Comma 15 sostituito da art. 10, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10 Parole soppresse al comma 16 da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11 Comma 20 sostituito da art. 10, comma 5, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Comma 21 abrogato da art. 10, comma 5, lettera d), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13 Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 5, lettera e), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14 Comma 23 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 16/2021