Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 5
 (Finalità 3 - Gestione del territorio)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 1733, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per la predisposizione degli strumenti di pianificazione strategica>>.
3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), la somma pari a 5 milioni di euro annui per venti anni per investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di distribuzione del trasferimento di cui al comma 4.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 4 fanno carico all'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione, infine, sono aggiunte le parole <<per il servizio idrico integrato>>.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Occidentale e all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, in misura proporzionale allo sviluppo delle condotte nei territori di rispettiva competenza, un contributo a copertura degli oneri connessi alla gestione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento per il periodo di un anno con decorrenza dal 12 ottobre 2009.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2306, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Occidentale e all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, in misura proporzionale allo sviluppo delle condotte nei territori di rispettiva competenza, per la copertura degli oneri connessi alla gestione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento>>.
10. In attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE), l'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), costituisce approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2008 e delle eventuali modifiche sostanziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo medesimo.
11. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive controlla l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al comma 10.
15. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 13, lettera c), sono destinate alla copertura dei costi delle attività istruttorie e di controllo della Regione e di ARPA.
16. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie finanziarie prestate a favore della Regione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 117/2008 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1049 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Entrate relative all'escussione delle garanzie in materia di rifiuti di estrazione>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
17. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1050 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Tasse rifiuti di estrazione>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
18. Per le finalità derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle attività di cui dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2008 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 2452 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per attivazione e gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione>>.
19. Per le finalità derivanti dalle attività istruttorie e di controllo della Regione e di ARPA di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008, è autorizzata la spesa di 5.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 2453 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per attività istruttorie e di controllo in materia di rifiuti di estrazione>>.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province un finanziamento di 350.000 euro al fine di concedere contributi a soggetti privati per l'installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa. Il finanziamento è assegnato a ciascuna Provincia in misura proporzionale alla popolazione residente sul territorio provinciale alla data del 31 dicembre 2008. Le Province disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.4.2.1068 e del capitolo 3301, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Finanziamento alle Province per la concessione di contributi a soggetti privati per l'installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa>>.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Vendramini di Pordenone un contributo straordinario pluriennale da destinare anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione dei lavori di completamento dell'intervento già avviato di manutenzione straordinaria e di messa a norma dei locali adibiti ad attività scolastiche e formative.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
24. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 25.500 euro annui a decorrere dall'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3302, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo pluriennale all'Istituto Vendramini di Pordenone per la realizzazione dei lavori di completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
27. Al comma 72 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<per concorrere>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisto dell'area necessaria>>.
28. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 72, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 27, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Contributo al Monastero delle Benedettine di San Cipriano di Trieste per l'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione del nuovo monastero>>.
29. Al comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2008 le parole <<già finanziate dall'Amministrazione regionale, dell'oratorio parrocchiale sito in via Beano.>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dell'edificio adibito a opere di ministero pastorale da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11.>>.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 23, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 29, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, nella cui denominazione le parole <<già finanziate dall'Amministrazione regionale, dell'oratorio parrocchiale sito in via Beano.>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dell'edificio adibito a opere di ministero pastorale da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11.>>.
31. Al comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, dopo le parole <<ai Comuni>>sono inserite le seguenti: <<e alle Province>>.
32. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 31, fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole <<ai Comuni>>sono inserite le seguenti: <<e alle Province>>.
34. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, primo comma, lettera g quinquies), della legge regionale 64/1986, come aggiunta dal comma 33, fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1070 e ai capitoli 4148 e 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
36. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Protezione civile della Regione, è autorizzata a realizzare interventi atti a sostenere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione della Regione Abruzzo colpita dal grave sisma del 6 aprile 2009.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è, altresì, autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4151 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Interventi tramite la Protezione civile atti a sostenere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione della Regione Abruzzo colpita dal grave sisma del 6 aprile 2009>>.
39. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), e dell'articolo 16, commi 1, 2 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la Regione disciplina con regolamento gli importi e le modalità di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche.
40. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 110/2002, con regolamento regionale sono definiti i criteri di determinazione, gli importi, le modalità di prestazione e di svincolo e l'oggetto delle garanzie previste per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 22/2010 da costituire ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici). Le garanzie sono commisurate al valore degli interventi di recupero ambientale, comprensivo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di incidente.
41. Il regolamento di cui al comma 39 è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
42. Il regolamento di cui al comma 40 è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
45. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 39 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1054 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Entrate relative ai canoni dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
46. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie di cui al comma 40 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1042 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Entrate relative all'escussione delle garanzie in materia di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
48. Per le finalità derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 3.10.1.2005 e al capitolo 2404 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico>>.
51. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 50 e i criteri di assegnazione dei contributi.
52. Per le finalità di cui al comma 49 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2006 e del capitolo 3009, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributi alle Province per la realizzazione di convegni e seminari di informazione finalizzati alla divulgazione del Protocollo VEA>>.
53. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), dopo la parola <<soggetti>>, sono aggiunte le seguenti: <<, gli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoche o decadenze>>.
54. Le quote derivanti dagli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 53, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 e nel capitolo 1200 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
55. Le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoca o di decadenza di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 53, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 4.5.161 e nel capitolo 1012 che si istituisce per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Rientri contributi concessi sul Fondo regionale per l'edilizia residenziale non più spettanti>>.
57. L'atto di acquisto di immobile anche nella fattispecie di cosa futura deve essere preceduto da una preventiva analisi comparata delle esigenze, delle alternative esistenti sul mercato, della coerenza e ricaduta urbanistica e dell'impatto sulla viabilità.
58. L'individuazione del contraente avviene mediante un'ulteriore valutazione comparativa dei costi, dei tempi, della qualità e della funzionalità degli immobili da acquisire, qualora esista una pluralità di scelte sul territorio.
59. Ai fini del completamento delle procedure espropriative connesse alla realizzazione di opere pubbliche finanziate ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche, i Comuni beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie risultanti da minori spese sostenute per far fronte alle necessità espropriative di opere pubbliche diverse inserite nei medesimi programmi.
60. I finanziamenti relativi alle opere pubbliche inserite nei programmi dei Comuni approvati ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 63/1977 e successive modifiche, disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché le opere siano state realizzate sulla base di un progetto diverso da quello finanziato dall'Amministrazione regionale per sopravvenute modifiche della normativa tecnica di riferimento e per variazioni delle esigenze che le opere erano destinate a soddisfare, purché gli interventi realizzati soddisfino le medesime finalità di quelli ammessi a finanziamento.
61.
L'ottavo comma dell'articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Modificazioni, integrazioni e interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), è sostituito dai seguenti:
<<8. La facoltà di alienare gli immobili può essere esercitata anche in corso d'opera quando sia consentito alienare l'immobile assistito da contributo prima della scadenza del quinquennio, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), e di cui all'articolo 66, terzo e quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche,.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata in caso di motivata urgenza e necessità a estendere le disposizioni di cui al comma 61 agli insediamenti provvisori adibiti a centro sociale polifunzionale donati a enti religiosi dalla solidarietà nazionale, realizzati su aree di proprietà degli enti medesimi e non più utilizzati.
63. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 (Disposizioni per le aree destinate a insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo), come integrato dall'articolo 50 della legge regionale 26/1988, sono estese agli insediamenti provvisori adibiti a centro sociale polifunzionale, donati dalla solidarietà internazionale e realizzati, nel periodo immediatamente successivo agli eventi sismici dell'anno 1976, su aree di proprietà dei Comuni classificati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modifiche.
64. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 63 il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 24/2005, è fissato al 31 dicembre 2012.
65.
Dopo l'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<Art. 51 bis
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e difesa del suolo da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.
3. I soggetti delegatari presentano solamente il progetto preliminare che è approvato dal direttore del Servizio competente.
4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione e nella misura dell'ulteriore 90 per cento all'approvazione del progetto preliminare da parte del direttore del Servizio competente.
5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
6. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.

66. Alle opere finanziate ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 per le quali siano già stati concessi contributi alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 68, comma 5, della medesima legge regionale 14/2002.
67. Al comma 40 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, le parole <<e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse>> sono soppresse.
68. Al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75), le parole <<, accompagnata dal parere di congruità del competente Direttore Provinciale dei lavori pubblici>> sono soppresse.
69. L'articolo 27 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), è abrogato.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi concessi ed erogati ai Comuni ai sensi dell'articolo 5, commi da 30 a 37, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per varianti sostanziali ai progetti già finanziati e avviati, qualora, per cause non imputabili ai Comuni, non siano più realizzabili.
71. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare integralmente le spese rendicontate dai Comuni e riferite all'attuazione parziale dei progetti già ammessi al beneficio.
75. Al comma 12 e al comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole <<e 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<, 2008 e 2009>>.
77. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Note:
1 Parole soppresse al comma 49 da art. 4, comma 31, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Parole soppresse al comma 50 da art. 4, comma 31, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Parole sostituite al comma 50 da art. 4, comma 31, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4 Parole sostituite al comma 64 da art. 4, comma 23, L. R. 12/2010
5 Parole sostituite al comma 64 da art. 4, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
6 Parole sostituite al comma 39 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011
7 Parole aggiunte al comma 40 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 27, lettera a), L. R. 11/2011
9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 27, lettera b), L. R. 11/2011
10 Parole sostituite al comma 43 da art. 5, comma 40, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2015
12 Comma 53 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
13 Comma 67 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione del comma 40 dell'art. 10, L.R. 17/2008.
14 Comma 76 abrogato da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 11 bis, L.R. 13/2005.
15 Parole sostituite al comma 4 da art. 29, comma 1, lettera g), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
16 Comma 43 abrogato da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 14/2016
17 Comma 47 abrogato da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 14/2016
18 Comma 40 sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 3/2024 . Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, per i pozzi finalizzati a raggiungere la risorsa geotermica negli acquiferi carbonatici profondi, la garanzia da prestare a favore della Regione, a copertura dei costi necessari ad assicurare gli interventi di recupero ambientale, nonché di rimessione in pristino dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico, conseguenti alla realizzazione dei lavori, è determinata in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015.