Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Capo I

Accelerazione della realizzazione di opere pubbliche

Art. 1

(Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche)

1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche previste da normative regionali di settore sono assegnati, prioritariamente, nella misura del 70 per cento per lavori di importo complessivo fino a 500.000 euro e, nella misura del restante 30 per cento, per lavori di importo complessivo superiore a 500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi giorni dalla data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un'opera si considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni previste.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi finanziati nell'ambito di programmi e iniziative comunitarie, nell'ambito dei programmi attuativi regionali e nazionali finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), nonché agli interventi finanziati a valere sugli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sull'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e sull'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, della viabilità, dell'edilizia, scolastica, sociale e sanitaria.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ai fini della predisposizione della progettazione definitiva relativa a lavori di importo complessivo fino a 1 milione di euro.

(1)

4. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 3 sono concesse con procedimento a sportello in un'unica soluzione, sono erogate nella misura del 95 per cento delle spese di progettazione con il provvedimento di concessione e sono restituite, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto e del contratto di appalto dei lavori. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto o, previa deliberazione della Giunta regionale, fissarne uno nuovo.

(2)

5. Alla legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente periodo:

<<Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell'intervento, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui all'articolo 7 sostituisce l'approvazione del progetto preliminare.>>;

b) dopo il comma 9 bis dell'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

<<9 ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 17.

9 quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio di cui al comma 9 ter.

9 quinquies. Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.>>;

c) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 prima della parola <<con>> è inserita la seguente: <<preferibilmente>>;

d) dopo il numero 8) del comma 3 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

<<8 bis) innovazione tecnologica o di processo nell'opera da realizzare;>>;

e) al comma 3 dell'articolo 22 dopo le parole <<procedura negoziata>> sono inserite le seguenti: <<di importo superiore a 500.000 euro>>;

f) al comma 1 dell'articolo 50 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.>>;

g) al comma 4 dell'articolo 50 dopo le parole <<per materia>> sono aggiunte le seguenti: <<e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario>>;

h) al comma 5 dell'articolo 51 prima delle parole <<La deliberazione di cui al comma 4>> sono inserite le seguenti: <<Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7,>>;

i) dopo la lettera a) del comma 7 dell'articolo 51 è inserita la seguente:

<<a bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;>>;

j) il comma 1 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

<<1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intendono raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione e la spesa preventivata.>>;

k) il comma 2 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.>>;

l)

( ABROGATA )

m)

( ABROGATA )

(4)(5)(6)

6. I rientri delle anticipazioni confluiscono nel bilancio regionale con vincolo di destinazione a ulteriori predisposizioni di progetti. L'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per tali finalità viene effettuata con la legge di assestamento del bilancio dell'anno successivo all'avvenuta riscossione.

7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2007 e del capitolo 7010 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Spese per anticipazioni finanziarie agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici" e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2009.

(3)

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'importo a fianco di ciascuno elencati:

a) unità di bilancio 2.4.2.1053 - capitolo 2295 per 800.000 euro per l'anno 2009;

b) unità di bilancio 5.1.1.1088 - capitolo 6037 per 460.000 euro per l'anno 2009;

c) unità di bilancio 4.5.2.1081 - capitolo 3870 per 220.000 euro per l'anno 2009;

d) unità di bilancio 10.1.1.1163 - capitolo 9039 per 20.000 euro per l'anno 2009.

9. In relazione ai rientri previsti dal comma 6 è istituito "per memoria" all'unità di bilancio 3.2.132 il capitolo 40 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici".

10. Dopo il comma 6 quater dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è aggiunto il seguente:

<<6 quinquies. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a costituire, modificare o estinguere, in nome e per conto della Regione, diritti di servitù di acquedotto o diritti di servitù comunque connessi con l'esercizio delle proprie finalità istituzionali.>>.

Note:

Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 28, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 28, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Parole sostituite al comma 7 da art. 4, comma 28, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 9 giugno 2010, depositata il 17 giugno 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 25 dd. 23 giugno 2010), l'illegittimità costituzionale della lettera a) del presente comma.

Lettera m) del comma 5 abrogata da art. 4, comma 67, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione del c. 5 bis, art. 68, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2011.

Lettera l) del comma 5 abrogata da art. 5, comma 24, lettera h), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 6 ter, art. 56, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2013.

Art. 1 bis

(Interventi straordinari e urgenti a tutela dell'occupazione nel comparto edile e per l'accelerazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori)

(1)

1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA non presentano interesse transfrontaliero.

2. I lavori di valore pari o inferiore all'importo di cui al comma 1 sono affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. L'invito diretto è rivolto ad almeno quindici soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo criteri di rotazione. ll termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito.

3. I lavori di cui al comma 2 sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori di cui al comma 2 possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.

(2)

4. Gli affidamenti di cui al comma 2 vanno pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio Regionale.

(3)

5. Fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità.

(4)

6. Fino al 31 dicembre 2011 i lavori in economia a cottimo sono ammessi fino all'importo di 500.000 euro.

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 28, L. R. 12/2010

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo.

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 122 D.Lgs. 163/2006.

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale dell'ultimo del comma 5 del presente articolo nella parte in cui si limita la procedura selettiva a tre soggetti e non almeno cinque (come previsto dall'art. 91, comma 2, D.Lgs. 163/2006).

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera i), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.

Art. 3

(Disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dagli allegati I, II e III del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), e applicate ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), per l'istruttoria nei casi:

a) di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

b) di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

c) di rinnovo dell'autorizzazione;

d) di nuovo rilascio dell'autorizzazione a seguito di modifica sostanziale;

e) di riesame dell'autorizzazione che dia luogo a modifica sostanziale;

f) di aggiornamento dell'autorizzazione a seguito di modifica non sostanziale e di riesame dell'autorizzazione che dia luogo a modifica non sostanziale.

2. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dall'allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008 e applicate ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 2/2006, relative ai controlli di ARPA consistenti nelle attività di verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti, di verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio, di verifica della regolare trasmissione dei dati, di verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione e di verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.

3. Sono ridotte del 65 per cento le tariffe di cui al comma 2 relative agli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini di cui al punto 6.6 dell'allegato I al decreto legislativo 59/2005.

4. Le percentuali di riduzione delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate del 5 per cento nel caso di imprese certificate UNI EN ISO 14001 e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit. Tali ulteriori riduzioni della tariffa non sono tra loro cumulabili.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle tariffe già versate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 2/2006.

7. Ai fini di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a restituire, senza interessi, le quote delle tariffe versate in eccedenza agli aventi diritto.

8. Gli aventi diritto alla restituzione trasmettono al Servizio competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, l'istanza di restituzione recante la quantificazione dell'importo a essi spettante, determinato dalla differenza fra l'ammontare già versato e quello dovuto, ricalcolato in base alle linee guida di cui al comma 5 e con l'applicazione della percentuale di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché l'indicazione delle modalità di accreditamento di tale somma.

9. Al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole <<da una convenzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.

10. L'istanza di cui al comma 8 è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008. I moduli dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva sono pubblicati sul sito internet della Regione.

11. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente alle istruttorie di cui ai commi 1 e 4, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2320 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per istruttorie connesse all'autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.

12. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente ai controlli di cui ai commi 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2330 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per attività di controllo connesse all'autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 11 e 12 si provvede mediante storno a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'importo a fianco di ciascuno elencati:

a) unità di bilancio 11.4.1.1192 - capitolo 2223 per 500.000 euro per l'anno 2009;

b) unità di bilancio 11.4.1.1192 - capitolo 2323 per 10.000 euro per l'anno 2009.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 17/2008 e alla legge regionale 30/2007)

1.

( ABROGATO )

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

3. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 20, della legge regionale 17/2008, il finanziamento straordinario al Comune di Trieste per le attività di recupero, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo di Trieste si intende finalizzato anche al sollievo e alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per le attività medesime.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

5. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), i contributi pluriennali al Comune di Trieste, parte dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 30/2007, per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale, si intendono finalizzati anche al sollievo e alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per gli interventi medesimi.

6. Gli oneri derivanti dell'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 6156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dei commi 10 e 11, art. 4, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.

Comma 2 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dei commi 10 e 11, art. 4, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).