﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 04 giugno 2009

      , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finalità e ambito di applicazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le norme del presente capo hanno lo scopo di accelerare la realizzazione di opere regionali di interesse strategico, nonché di dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Fino al completamento della riforma urbanistica e all'entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione generale regionale, la Regione dichiara l'interesse strategico delle opere regionali relative alle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica, nonché di quelle previste in piani o programmi di settore oppure di interventi singoli con le modalità e per gli effetti delle disposizioni che seguono.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La Giunta regionale, ai fini e per gli effetti del comma 2, approva in via preliminare l'elenco delle opere per le quali intende dichiarare l'interesse strategico entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e lo sottopone al Consiglio delle Autonomie locali per l'intesa di cui all'articolo 36 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere vincolante da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Acquisiti gli atti d'intesa e il parere della Commissione consiliare, la Giunta regionale approva in via definitiva l'elenco delle opere d'interesse strategico.</p></p></body></html>