Art. 5
1. In via di interpretazione autentica dell'
articolo 161, comma 1, della legge regionale 2/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), così come definite dall'
articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e purché l'investimento proposto persegua la finalità dell'accrescimento del patrimonio pubblico.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole <<di associazioni senza fini di lucro>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché di altri enti a carattere privato che appartengono alla categoria delle ONLUS>>.