Legge regionale 04 giugno 2009, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.
Art. 28
 (Norme in materia di edilizia residenziale)
2. I provvedimenti di revoca del contributo assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale č autorizzata a riassegnare le quote di contributo dagli stessi giā restituite o in corso di restituzione.
4. Per le finalitā di cui al comma 3 la relativa spesa fa carico al fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica), ovvero al Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010