Art. 20
(Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica)
1. Al fine di garantire la funzionalità delle misure anticrisi nel settore del lavoro l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di dieci unità e per la durata massima di quarantotto mesi, eventualmente prorogabili in considerazione del perdurare della situazione di crisi, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a utilizzare ulteriore personale somministrato destinato a esercitare attività e funzioni svolte in via esclusiva dalla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie al fine di incrementare le risorse del bilancio regionale mediante la gestione della Programmazione comunitaria e la partecipazione ai bandi a gestione diretta della Commissione europea. Il personale somministrato è assegnato alla Direzione centrale medesima in numero di dieci unità.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 12, comma 7, L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.