Legge regionale 04 giugno 2009, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.
Art. 17 bis
3. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo sostituito da art. 2, comma 70, lettera a), L. R. 11/2011
3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.