Legge regionale 04 giugno 2009, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.
Art. 1
 (Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche)
1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche previste da normative regionali di settore sono assegnati, prioritariamente, nella misura del 70 per cento per lavori di importo complessivo fino a 500.000 euro e, nella misura del restante 30 per cento, per lavori di importo complessivo superiore a 500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi giorni dalla data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un'opera si considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni previste.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ai fini della predisposizione della progettazione definitiva relativa a lavori di importo complessivo fino a 1 milione di euro.
5. Alla legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f) al comma 1 dell'articolo 50 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.>>;
g) al comma 4 dell'articolo 50 dopo le parole <<per materia>> sono aggiunte le seguenti: <<e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario>>;
h) al comma 5 dell'articolo 51 prima delle parole <<La deliberazione di cui al comma 4>> sono inserite le seguenti: <<Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7,>>;
i)   ( ABROGATA )
l)   ( ABROGATA )
m)   ( ABROGATA )
6. I rientri delle anticipazioni confluiscono nel bilancio regionale con vincolo di destinazione a ulteriori predisposizioni di progetti. L'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per tali finalità viene effettuata con la legge di assestamento del bilancio dell'anno successivo all'avvenuta riscossione.
9. In relazione ai rientri previsti dal comma 6 è istituito "per memoria" all'unità di bilancio 3.2.132 il capitolo 40 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici".
10.
Dopo il comma 6 quater dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è aggiunto il seguente:

Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 28, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 28, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 4, comma 28, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 9 giugno 2010, depositata il 17 giugno 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 25 dd. 23 giugno 2010), l'illegittimità costituzionale della lettera a) del comma 5 del presente articolo.
5 Lettera m) del comma 5 abrogata da art. 4, comma 67, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione del c. 5 bis, art. 68, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2011.
6 Lettera l) del comma 5 abrogata da art. 5, comma 24, lettera h), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 6 ter, art. 56, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2013.
7 Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
8 Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
9 Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
10 Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
11 Lettera e) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
12 Lettera i) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024