Art. 30 undecies
(Gestione economica e patrimonio)
1. L'Agenzia ha un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse economiche e finanziarie, sono individuati i beni mobili e immobili, materiali e immateriali del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilitą, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza dell'Agenzia.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 6, L. R. 14/2023