Art. 30 ter
1.
La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
d) esercita attività di vigilanza e controllo;
e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2023