Art. 30 nonies
1. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di economia e lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività di promozione dello sviluppo economico e occupazionale della regione.
2. Ai componenti del Comitato è corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 19, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 14/2023