Art. 10
(Procedure di accelerazione straordinarie)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Comunitą montane e Autoritą d'ambito o i soggetti gestori dalle stesse delegati inviano alla Protezione civile della Regione l'elenco delle opere in corso di progettazione preliminare o definitiva relative alla messa in sicurezza del territorio regionale e finanziate dall'Amministrazione regionale, con l'esclusione delle opere finanziate dalla Protezione civile della Regione, indicando per ciascuna di esse le autorizzazioni ricevute. Entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato alla protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati gli interventi afferenti la Protezione civile, i quali sono coordinati dalla Protezione civile della Regione in conformitą alle procedure per essa definite.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di competenza dell'Amministrazione regionale.