Art. 26
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 9 sostituito da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 57, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4 Comma 5 sostituito da art. 10, comma 86, L. R. 11/2011
5 Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 87, L. R. 11/2011
6 Comma 5 ripristinato da art. 13, comma 71, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 In esito alla questione di legittimitą costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Trieste con ordinanza 31 agosto 2011, n. 235, con sentenza n. 141 dd. 23/5/2012, depositata in data 6/6/2012 (in G.U. 1a Serie Speciale 13/6/2012, n. 24), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale del presente comma, nel testo modificato dall'articolo 10, comma 87 della L.R. 11/2011.
8 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 5/2021