Dopo il
comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2008 sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. I Comuni, all'esito delle verifiche di compatibilità territoriale cui ai commi 1 e 2 e comunque entro il 31 luglio 2009, comunicano alle Camere di commercio e alla Regione l'elenco dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.
7 ter. Nel rispetto delle finalità relative all'ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, i gestori di cui all'
articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'
articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), comunicano entro il 31 luglio 2009 alla Camera di commercio territorialmente competente la volontà di cessazione dell'attività ovvero l'intervenuta cessazione nel corso dell'anno solare 2009.
7 quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), sono concessi, a titolo di indennizzo, anche forfetario, per il tramite delle Camere di commercio, alle imprese di cui ai commi 7 bis e 7 ter.
7 quinquies. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure di attivazione degli incentivi di cui al comma 7 quater.>>.