Legge regionale 24 aprile 2009, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 18/10/2012

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, in materia di impianti di distribuzione di carburanti e di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale, nonché misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici.
Capo I
 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, in materia di impianti di distribuzione di carburanti e di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale
Art. 1
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 1, 2 e 5, art. 1, L.R. 14/2008.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 29, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione degli articoli da 2 a 18, L.R. 14/2008, con effetto dall'1/1/2012.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 29, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione degli articoli da 2 a 18, L.R. 14/2008, con effetto dall'1/1/2012.
Art. 4
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14/2008, come modificato dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 8100 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Interventi per il sostegno alle imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburante>> e con lo stanziamento di 800.000 euro per l'anno 2009.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.7.1.5041 e del capitolo 9700 - partita 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Capo II
 Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici
Art. 5
 (Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici)
1. Al fine di contribuire al sostegno al reddito dei lavoratori sospesi da imprese aventi sede nel territorio regionale con ricorso alla cassa integrazione e al contempo sostenere le popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici, la Regione è autorizzata a concedere un contributo ai medesimi lavoratori che sulla base di appositi accordi aziendali si rechino volontariamente, per un periodo non superiore a quattro mesi, a svolgere attività di soccorso alle popolazioni nelle zone terremotate sotto il coordinamento della Protezione civile della Regione.
2. I lavoratori di cui al comma 1 sono individuati sulla base di appositi accordi sottoscritti dall'impresa che ha effettuato la sospensione e dai lavoratori interessati, che devono essere trasmessi alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro cinque giorni dalla loro sottoscrizione unitamente alle domande di concessione del contributo da parte dei singoli lavoratori interessati attestanti anche l'adesione volontaria all'iniziativa.
3. La Direzione centrale lavoro, università e ricerca provvede alla verifica della rispondenza degli accordi alle finalità di cui al comma 1 e successivamente li trasmette, unitamente alle domande di contributo, alla Protezione civile della Regione, che provvede alla concessione dei contributi e, successivamente allo svolgimento dell'attività da parte dei lavoratori interessati, all'erogazione.
4. Ai lavoratori è riconosciuto mensilmente, per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, un importo pari alla metà della differenza tra il trattamento stipendiale ordinariamente percepito presso il datore di lavoro che ha operato la sospensione e l'importo del trattamento di integrazione salariale spettante.
5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a condizione che gli accordi di cui al comma 2 prevedano espressamente il versamento diretto da parte dell'impresa ai lavoratori interessati, per il periodo di svolgimento dell'attività di cui al comma 1, dell'ulteriore metà della differenza tra il trattamento stipendiale ordinariamente percepito presso il datore di lavoro che ha operato la sospensione e l'importo del trattamento di integrazione salariale spettante.
6. Per le finalità previste dai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.9.1.1070 e del capitolo 4100 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Conferimento al fondo regionale per la Protezione civile per interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 tramite l'impiego di lavoratori sospesi da imprese aventi sede nel territorio regionale >> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2009.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.