﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 26 marzo 2009

      , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Clausola valutativa)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'assessore con delega alla sanità presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie. In particolare la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>in che misura, e rispetto a quali prestazioni, i singoli enti hanno superato i tempi massimi previsti e quali sono le cause principali del mancato rispetto di tali termini;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>quali provvedimenti correttivi sono stati adottati nei casi di superamento dei tempi massimi e quali sono gli esiti di tali provvedimenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>quali sono le modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e quali le eventuali criticità emerse nel renderli operativi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>qual è l'andamento dei tempi di attesa, anche rispetto ai tempi rilevati prima dell'entrata in vigore della presente legge, e qual è l'opinione di esperti del settore e di utenti sulla velocità di fruizione delle prestazioni e sul funzionamento del sistema di prenotazione previsto dall'articolo 16.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L'Agenzia regionale della sanità e le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si coordinano per garantire il rispetto del mandato informativo previsto dal presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica e diffusa insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione nel sito web del Consiglio regionale.</p></p></body></html>