Art. 8
(Responsabilizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
1. È fatto obbligo per il medico di medicina generale e per il pediatra di libera scelta, all'atto della richiesta di un esame diagnostico o di una visita specialistica, di formulare sempre il quesito o il sospetto diagnostico e di indicare, ove previsto, il criterio di priorità. A garanzia del progressivo allineamento tra l'offerta e l'effettivo bisogno di prestazioni sanitarie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta partecipano con i medici ospedalieri alla stesura di linee guida a sostegno dell'appropriata richiesta e utilizzo delle prestazioni sanitarie.
2. In sede di accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, parte delle quote variabili previste sono vincolate al raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza e di quanto previsto al comma 1.