Art. 6
(Responsabilizzazione dei direttori generali)
1. I direttori generali sono responsabili del rispetto dei tempi massimi nelle sedi definite nell'accordo di area vasta, ciascuno per le sedi e le prestazioni di competenza.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 50, L. R. 31/2017