Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017
Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
Art. 5
(Prestazioni urgenti)
1. Sono escluse le prestazioni di urgenza, ossia i quadri sintomatologici che necessitano di valutazione o di trattamento rapido e devono essere eseguite entro ventiquattro ore.