Art. 4
(Tempi massimi di referto)
1. Sono garantiti al cittadino anche i limiti massimi di attesa per il referto degli esami diagnostici e delle visite specialistiche, in ogni caso mai superiori a sette giorni oltre gli eventuali tempi obbligatori di protocollo per l'esecuzione tecnica dell'esame.
2. La Giunta regionale determina annualmente all'interno delle linee di gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all'
articolo 12 della legge regionale 49/1996, i tempi massimi di referto delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1.