Art. 20
(Convenzioni con le associazioni imprenditoriali)
1. Nell'intento di contribuire alla riduzione dei tempi delle liste di attesa, l'Amministrazione regionale č autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le associazioni imprenditoriali di livello nazionale, presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, al fine di promuovere le opportunitā offerte dal sistema sociosanitario regionale, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie professionali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.