Art. 18
(Sistemi di qualità certificati)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale, a sostenere le spese relative alla predisposizione dei progetti e all'attuazione degli interventi volti a realizzare, presso le aziende pubbliche del sistema sanitario regionale, l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di qualità certificati per la gestione delle liste di attesa delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 1.