Art. 14
(Rimborso del cittadino che non si presenta all'esame)
1. Il cittadino che non si presenta all'esame prenotato senza avvertire la struttura interessata č tenuto al pagamento di una quota determinata secondo le modalitā definite dalla Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi sentita la Commissione consiliare competente. Nel medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce i casi in cui tali quote non possono essere richieste.