Art. 13
(Obbligo di informazione dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni)
1. Presso tutte le sale d'attesa di ognuna delle sedi di cui all'articolo 3, comma 2, e nelle sedi dei medici di medicina generale, nonché nei siti internet della Regione e delle strutture del Servizio sanitario regionale, deve essere presente un avviso contenente le informazioni sui limiti di tempo massimi previsti per l'erogazione delle prestazioni, sulle procedure di cui agli articoli 7, comma 3, e 12, e altre informazioni in materia utili per l'utente.