1. In caso di mancato raggiungimento dei tempi massimi di cui all'articolo 3, le apparecchiature diagnostiche che hanno relazione con tempi di attesa prolungati devono essere attive, per l'utenza esterna, sei giorni su sette e dodici ore al giorno, ovvero per almeno settantadue ore alla settimana, nelle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e/o nei siti individuati dall'accordo di area vasta di cui all'articolo 3, comma 2, salvo motivata deroga o per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla
legge 120/2007.