Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017
Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
Art. 10
(Monitoraggio)
1. L'Agenzia regionale della sanità provvede a monitorare l'attuazione della presente legge e ogni tre mesi ne riferisce i risultati alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente.