Art. 7
(Responsabilizzazione delle professioni sanitarie)
1. I piani aziendali definiscono annualmente il rapporto tra i volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e quelli nell'attività di libera professione intramuraria, anche ai fini delle previsioni dell'articolo 3, comma 3, della presente legge e dell'articolo 1, comma 5, della
legge 120/2007.
3. La Giunta regionale, qualora sia rilevato il mancato rispetto dei tempi massimi previsti dall'articolo 3, valuta la necessità di procedere alla ridefinizione del rapporto tra i volumi delle prestazioni istituzionali e quelli delle prestazioni libero professionali intramurarie e, nel caso, richiede agli enti interessati di provvedervi, fissando un termine per l'adempimento, decorso il quale provvede in via sostitutiva.