Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
Art. 17
 (Informatizzazione e messa in rete del Servizio sanitario regionale)
1. Per le finalitą di cui all'articolo 16, l'Amministrazione regionale realizza, anche per mezzo di societą da essa partecipate, le infrastrutture informatiche e i sistemi informativi a supporto dell'organizzazione dei servizi sanitari e promuove la messa in rete dei medici di medicina generale e delle farmacie convenzionate, al fine di garantire in primo luogo la multicanalitą e la semplificazione dell'accesso alle prestazioni da parte dei cittadini.
2. L'Amministrazione regionale promuove l'utilizzo degli strumenti dell'innovazione tecnologica e il progressivo abbandono della prescrizione cartacea da parte dei medici prescrittori e dei medici di medicina generale, per una pił efficace costruzione del percorso di cura e assistenza e per un migliore governo clinico da parte delle aziende sanitarie.
3. L'Amministrazione regionale individua le modalitą operative e gli standard di sicurezza per l'accesso da parte dei medici di medicina generale ai sistemi informativi regionali di supporto al sistema dell'offerta sanitaria per la trasmissione telematica di informazioni certificate, sia per la richiesta di prestazioni specialistiche, sia per la comunicazione di diagnosi e di referti, al fine di consentire al medico di medicina generale di svolgere pienamente il proprio ruolo di attore principale nella realizzazione delle cure primarie e nel contempo garantire al cittadino una maggiore tempestivitą e qualitą dell'assistenza.