1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 48, L.R. 15/2014 è disposta la fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata << Turismo Friuli Venezia Giulia >>, in seguito TurismoFVG e dell'<< Agenzia Regionale Promotur >>, in seguito denominata Promotur, in un unico ente denominato PromoTurismoFVG, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi della TurismoFVG e di Promotur, che sono contestualmente soppresse.
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 6, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 9/2012