Legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 03/09/2009

Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivitā edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico.
Art. 4
 (Interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico - architettonico)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a finanziare, attraverso il Fondo istituito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), tra le tipologie previste dal Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), gli interventi di conservazione e restauro di immobili di proprietā privata di interesse storico-architettonico ospitanti raccolte museali aperte al pubblico e situati in comuni interamente montani ricompresi nella delimitazione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 714 (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modificazioni.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unitā di bilancio 3.9.2.1072 e al capitolo 9500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.