Legge regionale 30 dicembre 2008 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

Art. 7

(Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)

(42)(43)

1.

( ABROGATO )

(11)

2.

( ABROGATO )

(12)

3.

( ABROGATO )

(13)

4.

( ABROGATO )

(14)

5.

( ABROGATO )

(15)

6.

( ABROGATO )

(16)

7. Il comma 89 dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

<<89. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli indirizzi di programma adottati dalla Giunta regionale e con particolare attenzione alle iniziative che vedono la partecipazione anche di regioni, land, contee e repubbliche appartenenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria, è autorizzata a farsi carico dell'organizzazione e di tutti i connessi oneri finanziari relativi a eventi sportivi nazionali o internazionali, a conferenze, corsi, seminari, meeting e stampa di pubblicazioni, nonché a farsi carico di tutti gli oneri finanziari relativi alla partecipazione di delegazioni regionali di atleti e tecnici ai citati eventi, manifestazioni, attività e iniziative, che si svolgono fuori dai confini regionali.>>.

8. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 89, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6062 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

9. All'articolo 6 della legge regionale 9/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole: <<a carattere regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia>>;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

<<7 bis. Per le finalità previste al comma 7, per anziani s'intendono i soggetti di età superiore ai 64 anni.>>;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Per le finalità previste al comma 7, le associazioni no profit operanti nel territorio regionale da almeno due anni presentano le domande di contributo, corredate della relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, del preventivo dettagliato delle spese, dell'indicazione dell'entità della popolazione anziana residente nell'ambito territoriale d'intervento e della dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella predetta documentazione, alla struttura regionale competente entro la data dell'1 marzo 2009.>>;

d) al comma 9 le parole <<sono ripartiti in misura proporzionale all'ambito territoriale d'intervento con riferimento alla popolazione residente>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono concessi in misura proporzionale all'entità della popolazione anziana residente nell'ambito territoriale d'intervento>>;

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. I contributi previsti al comma 7 sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile.>>.

10. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

11.

( ABROGATO )

(44)(47)

12.

( ABROGATO )

(45)

13.

( ABROGATO )

(46)

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento di programmi regionali d'interventi per l'adeguamento e la messa a norma, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento del patrimonio d'impiantistica sportiva provinciale, comunale, di enti o altri soggetti privati senza fine di lucro, nonché per l'acquisto di attrezzature, mediante concessione di contributi annui costanti ventennali a sollievo degli oneri per la realizzazione degli interventi medesimi.

(1)(10)(33)

14 bis. Gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 14 comprendono anche quelli, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi medesimi.

(2)

15. Al finanziamento dei programmi regionali d'interventi concorrono la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti o soggetti privati senza fine di lucro, cointeressati.

16. I soggetti di cui al comma 15, a esclusione della Regione, concorrono, complessivamente, al finanziamento dei singoli interventi nella misura del venticinque per cento dell'ammontare totale degli oneri per la realizzazione degli interventi medesimi.

(3)(32)

17. Nell'ambito degli obiettivi previsti al comma 14, sentiti i Comuni interessati e il Comitato provinciale del CONI territorialmente competente, le Province predispongono i Piani provinciali contenenti le graduatorie di priorità e l'indicazione della spesa ammessa e del contributo da assegnare a ogni progetto.

18. Nella valutazione delle priorità previste al comma 17, assumono prevalenza gli interventi volti alla ottimizzazione della fruizione degli impianti sportivi, anche mediante la destinazione dei medesimi a molteplici discipline sportive, nonché l'impiego di tecnologie innovative.

19. La Giunta regionale, sulla base dei Piani provinciali predisposti ai sensi del comma 17, verifica, rimodula e integra le proposte pervenute, al fine di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 14, e stabilisce con delibera il programma regionale d'interventi per l'impiantistica sportiva e la spesa ammessa complessiva.

20. Per le finalità previste al comma 14 sono autorizzati, a favore delle Province, due limiti d'impegno ventennali di 1 milione di euro annui ciascuno a decorrere dall'anno 2009 e dall'anno 2010, con l'onere di 5 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5519 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Roveredo in Piano un contributo pluriennale costante per la durata di dieci anni per la costruzione della nuova sede del tennis club e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione delle infrastrutture sportive ammesse.

(4)

22. Le domande di contributo di cui al comma 21 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2018 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.

24. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al soggetto concessionario dell'immobile denominato "Aerocampo di Campoformido", di pertinenza del demanio regionale, sito nei Comuni di Campoformido e Pasian di Prato, una sovvenzione annua per la realizzazione e la gestione del Parco del volo e delle connesse attività espositive e di formazione nella misura fissata dal comma 26.

(5)(24)(26)

25. Per le finalità di cui al comma 24 il soggetto interessato presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia d'istruzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione dispone l'erogazione in via anticipata del 70 per cento dell'importo e fissa le modalità di erogazione, di saldo e di rendicontazione.

(25)(27)

25 bis. Per l'anno 2014 la domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia d'istruzione entro il 30 giugno 2014.

(28)

26. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1092 e al capitolo 5399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

27. Al comma 45 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dalla legge regionale 1/2007, le parole <<al gruppo folkloristico Lis Primulis di Zampis di Pagnacco>> sono soppresse.

28. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, comma 45, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 27, si applicano i termini e le modalità indicati all'articolo 6, comma 54, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

29. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 45, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 27, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009, da ripartire in parti uguali tra ciascun soggetto richiedente, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1093 e del capitolo 5222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

(6)

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Ducato dei Vini Friulani un contributo annuo per le spese di funzionamento e relative all'attività di divulgazione e valorizzazione della cultura enogastronomica della Regione, sostenute nel corso dell'intero esercizio finanziario per cui è presentata domanda.

(17)

30 bis. Il contributo di cui al comma 30 è concesso nel limite del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

(20)

31. Per le finalità previste al comma 30 l'Associazione presenta domanda entro il 31 gennaio alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali, corredata di una relazione sull'attività da svolgere e di un preventivo di spesa.

(18)(21)

32. Su richiesta dell'Associazione è disposta, in via anticipata, l'erogazione del 70 per cento del finanziamento previsto; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il restante 30 per cento è erogato previa presentazione di rendicontazione ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

(19)

33. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1093 e al capitolo 5435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio annuale 2009.

(7)

34.

( ABROGATO )

(29)

35.

( ABROGATO )

(8)(30)

36. Per sostenere gli oneri derivanti dal trasloco e la custodia provvisoria presso nuovi locali idonei della documentazione e di tutto il materiale conservato presso il Museo di Cargnacco dedicato ai Caduti della Campagna di Russia è autorizzata la concessione al Comune di Pozzuolo del Friuli di un contributo straordinario di 30.000 euro. Nel suddetto stanziamento è compreso anche l'onere per la realizzazione di un allestimento provvisorio finalizzato a consentire l'esposizione al pubblico anche di parte del materiale custodito.

37. La domanda per la concessione del finanziamento previsto al comma 36 è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, corredata di una relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 36 e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

38. Per le finalità previste al comma 36 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.1106 e del capitolo 5291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

(9)

39.

( ABROGATO )

(35)

40.

( ABROGATO )

(36)

41.

( ABROGATO )

(37)

42.

( ABROGATO )

(38)

43.

( ABROGATO )

(39)

44. Il comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:

<<12. La Regione è autorizzata a partecipare, insieme con la Provincia di Pordenone, all'organismo associativo costituito dal Comune di Casarsa della Delizia per la gestione del Centro Studi Pier Paolo Pasolini avente sede nella Casa Colussi del Comune medesimo. L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere all'organismo associativo medesimo un contributo annuo a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali.>>.

45. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 12, della legge regionale 12/2006, come modificato dal comma 44, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.1.1106 e al capitolo 5225 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

46.

( ABROGATO )

(40)

47.

( ABROGATO )

(41)

48. Per sostenere la realizzazione della nuova sede museale della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo è autorizzata la concessione di un contributo straordinario pluriennale all'organo gestore della Scuola.

49. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 40.000 euro a decorrere dall'anno 2009 con l'onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.1106 e al capitolo 5816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

50.

( ABROGATO )

(34)

51. Gli oneri derivanti dall'articolo 34, commi 10 e 11, della legge regionale 1/1993, come modificato dal comma 50, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.2.1106 e al capitolo 5246 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

52. Per sostenere la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di gestione della candidatura di Cividale del Friuli alla Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco nel Monastero di S. Maria in Valle - Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli, è autorizzata la concessione al Comune di Cividale di un contributo straordinario pluriennale.

53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.1106 e del capitolo 5288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

54. Alla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<2. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, specificando in tale ambito la quota parte destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.>>;

b) l'articolo 6 è modificato come segue:

1) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<1. La Giunta regionale, approva annualmente il piano d'impiego del fondo di cui all'articolo 5, fatta salva la quota parte riservata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.>>.

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Per le finalità indicate al comma 1, le associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero presentano entro il mese di gennaio di ciascun anno il proprio programma di attività, articolato in attività ordinarie annuali di carattere istituzionale e in progetti d'iniziative specifiche, anche di durata pluriennale, definiti tenuto conto delle priorità e dei criteri fissati dalla Giunta regionale.>>.

55. Alla ripartizione delle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 54, al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero si provvede per l'anno 2009 assegnando a ciascuna associazione una quota proporzionale a quella a essa complessivamente attribuita nella media degli ultimi tre esercizi. Alla concessione e liquidazione del contributo complessivo spettante a ciascuna associazione si provvede in unica soluzione, di norma entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

56. Per l'anno 2009 il termine di presentazione da parte delle associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero del programma d'attività indicato all'articolo 6, comma 1 bis, come introdotto dal comma 54, è fissato alla data del 28 febbraio.

57. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 54, la quota parte dello stanziamento per l'anno 2009 del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge è fissata in 1.400.000 euro.

58. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 54, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1113 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

59. Per le finalità indicate all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 18, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), ai fini della individuazione dei soggetti destinatari delle sovvenzioni regionali, continuano a trovare applicazione, nell'esercizio 2009, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 9, e all'articolo 23, comma 2, della medesima legge. Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera della Giunta regionale, nel quadro della programmazione generale degli interventi previsti a valere sulle assegnazioni statali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

60. Gli oneri derivanti dal comma 59 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.2.1123 e al capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

61.

( ABROGATO )

(22)

62. L'articolo 8 bis della legge regionale 12/1995 è abrogato.

63.

( ABROGATO )

(23)

64.

( ABROGATO )

(31)

65. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e capitoli di cui all'allegata tabella F.

Note:

Comma 14 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 12/2009

Comma 14 bis aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 12/2009

Comma 16 sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 12/2009

Parole sostituite al comma 21 da art. 7, comma 5, L. R. 12/2009

Vedi la disciplina transitoria del comma 24, stabilita da art. 7, comma 7, L. R. 12/2009

Parole sostituite al comma 29 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 12/2009

Parole sostituite al comma 33 da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 12/2009

Parole sostituite al comma 35 da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 12/2009

Parole sostituite al comma 38 da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 12/2009

10  Integrata la disciplina del comma 14 da art. 3, comma 33, lettera e), L. R. 24/2009

11  Comma 1 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012

12  Comma 2 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012

13  Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012

14  Comma 4 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012

15  Comma 5 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012

16  Comma 6 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012

17  Comma 30 sostituito da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012

18  Comma 31 sostituito da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012

19  Comma 32 sostituito da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012

20  Comma 30 bis aggiunto da art. 2, comma 120, lettera b), L. R. 14/2012

21  Vedi la disciplina transitoria del comma 31, stabilita da art. 2, comma 121, L. R. 14/2012

22  Comma 61 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 23/2012

23  Comma 63 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 23/2012

24  Parole sostituite al comma 24 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

25  Parole sostituite al comma 25 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

26  Parole soppresse al comma 24 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 8/2014

27  Parole sostituite al comma 25 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 8/2014

28  Comma 25 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 8/2014

29  Comma 34 abrogato da art. 38, comma 1, lettera cc), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

30  Comma 35 abrogato da art. 38, comma 1, lettera cc), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

31  Comma 64 abrogato da art. 38, comma 1, lettera cc), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

32  Derogata la disciplina del comma 16 da art. 2, comma 23, L. R. 27/2014

33  Vedi la disciplina transitoria del comma 14, stabilita da art. 4, comma 103, L. R. 27/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 1, comma 7, L. R. 7/2015

34  Comma 50 abrogato da art. 49, comma 1, lettera h), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 10 e 11 dell'art. 34, L.R. 1/1993.

35  Comma 39 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

36  Comma 40 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

37  Comma 41 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

38  Comma 42 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

39  Comma 43 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

40  Comma 46 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

41  Comma 47 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

42  La Regione subentra nei procedimenti di cui ai commi da 14 a 20 del presente articolo, come disposto all'art. 6, c. 25, L.R. 14/2016.

43  Vedi la disciplina transitoria per l'anno 2016, disposta all'art. 6, c. 26, L.R. 14/2016, relativamente all'erogazione dei contributi di cui ai commi da 14 a 20 del presente articolo.

44  Comma 11 abrogato da art. 105, comma 4, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

45  Comma 12 abrogato da art. 105, comma 4, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

46  Comma 13 abrogato da art. 105, comma 4, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

47  A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).