Legge regionale 30 dicembre 2008 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

Art. 15 bis

(Interpretazione autentica)

(1)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, i contributi una tantum concessi dall'Amministrazione regionale a favore di Comuni singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi, comprese le opere accessorie.

Note:

Articolo aggiunto da art. 167, comma 1, L. R. 17/2010