Legge regionale 30 dicembre 2008 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

Art. 13

(Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)

(7)

1. L'Amministrazione regionale, tramite la Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie, è autorizzata a predisporre una banca dati dei progetti regionali ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario, nonché dei progetti a carattere internazionale ammessi o ammissibili a finanziamento statale e dei relativi proponenti e partner da rilevarsi attraverso un meccanismo di premialità e conseguente concessione di contributi una tantum a favore di ciascuno di tali progetti.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 95.000 euro, per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. L'Amministrazione regionale, tramite la Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie, è autorizzata ad anticipare i fondi, che saranno assegnati dallo Stato, per la partecipazione ai gemellaggi amministrativi istituiti dalla Commissione europea e coordinati dal Ministero degli affari esteri.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

5. In relazione al disposto di cui al comma 3 sono previsti rimborsi dallo Stato per 100.000 euro per l'anno 2009 che affluiscono sull'unità di bilancio 4.5.164 e sul capitolo 9 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

6. L'Amministrazione regionale, tramite la struttura competente in materia di relazioni internazionali e comunitarie, è autorizzata ad anticipare i fondi, che saranno assegnati dallo Stato, relativi all'intervento di cooperazione decentrata denominato Programma FOSEL di cui alla delibera del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri 14 ottobre 2008, n. 192.

7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 5.852.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

8. In relazione al disposto di cui al comma 6, sono previsti rimborsi dallo Stato per 5.852.000 euro per l'anno 2009 che affluiscono sull'unità di bilancio 4.5.164 e sul capitolo 12 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

9.

( ABROGATO )

(6)

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c bis), della legge regionale 12/2005, come da ultimo modificato dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 5796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, con uno o più soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma per la definizione del modello organizzativo, della governance e delle modalità operative di un distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2008, n. 089, un soggetto con finalità, in particolare, di indirizzo, di promozione, di coordinamento del Distretto Tecnologico Navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - DITENAVE, oggetto del medesimo Accordo, nonché a sostenere le spese per la costituzione del soggetto medesimo.

(1)

12. In conformità alle disposizioni generali e a quelle dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di stipula dell'Accordo di programma di cui al comma 11, i soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale del soggetto di cui al comma 11 nella fase di costituzione e durante la vita dello stesso, nonché al sostegno delle attività.

13. Per le finalità previste dal comma 12, relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale del soggetto di cui al comma 11, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3304 e del capitolo 5556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

(2)(4)

14. Per le finalità previste dal comma 12, relativamente al finanziamento per il sostegno dell'attività istituzionale del soggetto di cui al comma 11, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3304 e del capitolo 5557 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

(3)(5)

15. La Direzione centrale competente in materia di autonomie locali organizza idonee iniziative di carattere pubblico per lo studio e la divulgazione della normativa e delle riforme concernenti il sistema delle autonomie locali, nonché per materie di interesse degli enti locali.

16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

17. I pagamenti di somme dovute alla Cassa Depositi e Prestiti Spa possono essere effettuati tramite la procedura interbancaria RID (Rapporto Interbancario Diretto), con addebito pre-autorizzato.

18. Al fine di garantire la contabilizzazione nell'esercizio finanziario delle operazioni di cui al comma 17, nell'eventualità di addebiti tramite RID per un importo complessivo superiore a quello dei titoli emessi sui pertinenti capitoli di spesa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere d'ufficio alle necessarie regolarizzazioni mediante emissione di titoli a copertura.

19. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 17, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.4.3.1170 e del capitolo 177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

20. L'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Commissione regionale per lo sport)

1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo dell'Amministrazione regionale per esprimere parere sulle materie che le vengono sottoposte nell'ambito dello sport ed in particolare sui criteri e le priorità di ripartizione dei contribuiti destinati a promuovere la pratica motoria e sportiva nel territorio regionale. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

2. La Commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale allo sport, che la presiede;

b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero o suo delegato;

c) il Presidente del Comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o suo delegato;

d) un rappresentante delle Province, designato dall'UPI del Friuli Venezia Giulia;

e) un rappresentante dei Comuni, designato dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia;

f) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, esperto in materia sportiva.

3. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale allo sport, la Commissione è presieduta dal direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.

4. I rappresentanti degli enti e organismi che compongono la Commissione sono designati entro sessanta giorni dalla data di richiesta della designazione. Decorso tale termine, la Commissione può esercitare le sue funzioni purché sia stato designato un numero di componenti non inferiore alla metà più uno.

5. La Commissione è convocata dal Presidente ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La presenza di tecnici ed esperti di settore è autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.>>.

21. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 20, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 6012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

22. È istituita presso la Direzione centrale salute e protezione sociale la Commissione regionale di coordinamento per l'attività di nefrologia, dialisi e trapianti di rene, con il compito di:

a) elaborare proposte finalizzate ad attuare una programmazione e una serie di interventi rispondenti alle necessità dei cittadini affetti da patologie renali;

b) valutare la rete e l'offerta dei servizi di nefrologia e dialisi, individuando eventuali proposte migliorative;

c) analizzare gli outcome di salute prodotti dall'attuale rete di servizi;

d) individuare e potenziare degli obiettivi di ricerca specifici;

e) predisporre dei piani per la prevenzione delle malattie renali;

f) aggiornare e condividere i criteri per la messa in lista per trapianto di rene dei pazienti.

23. La Commissione di cui al comma 22 è composta da:

a) un dirigente medico esperto di organizzazione individuato dalla Direzione centrale competente;

b) un direttore di nefrologia e dialisi per ogni ente del Servizio sanitario regionale;

c) un rappresentante dell'area infermieristica;

d) un rappresentante dell'area della medicina generale;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei pazienti nefropatici/dializzati più rappresentative della regione;

f) il coordinatore del Centro regionale trapianti o suo delegato;

g) il responsabile del Centro trapianti fegato, rene e pancreas o suo delegato.

(8)

23 bis. Ulteriori figure professionali possono essere coinvolte nei lavori della Commissione in base alle tematiche trattate.

(9)

24. I compiti di segreteria sono affidati a personale in servizio presso la Direzione centrale della salute e protezione sociale.

25. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione di cui al comma 22 esperti nelle materie trattate.

26. All'istituzione della Commissione di cui al comma 22, nonché alla sostituzione dei suoi componenti, si provvede con decreto del direttore centrale salute e protezione sociale.

27. La Commissione di cui al comma 22 ha una durata di tre anni. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e i rimborsi in base alla normativa regionale vigente.

28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1160 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla predisposizione dei progetti e alla realizzazione degli interventi, anche a carattere sperimentale, volti a realizzare finalità di risparmio energetico sugli immobili destinati a sedi del Consiglio regionale, anche avvalendosi di soggetti pubblici e/o privati.

30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2009 e di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

31. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella K.

Note:

Integrata la disciplina del comma 11 da art. 7, comma 107, L. R. 11/2011

Integrata la disciplina del comma 13 da art. 7, comma 108, L. R. 11/2011

Integrata la disciplina del comma 14 da art. 7, comma 108, L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 109, L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 14 da art. 7, comma 110, L. R. 11/2011

Comma 9 abrogato da art. 44, comma 1, lettera g), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.

L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, a seguito del DPReg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPReg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).

Comma 23 sostituito da art. 8, comma 7, L. R. 20/2015

Comma 23 bis aggiunto da art. 8, comma 8, L. R. 20/2015