Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).
Art. 7
8. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 89, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6062 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. All'articolo 6 della legge regionale 9/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 le parole: <<a carattere regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia>>;
d) al comma 9 le parole <<sono ripartiti in misura proporzionale all'ambito territoriale d'intervento con riferimento alla popolazione residente>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono concessi in misura proporzionale all'entità della popolazione anziana residente nell'ambito territoriale d'intervento>>;
10. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
15. Al finanziamento dei programmi regionali d'interventi concorrono la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti o soggetti privati senza fine di lucro, cointeressati.
17. Nell'ambito degli obiettivi previsti al comma 14, sentiti i Comuni interessati e il Comitato provinciale del CONI territorialmente competente, le Province predispongono i Piani provinciali contenenti le graduatorie di priorità e l'indicazione della spesa ammessa e del contributo da assegnare a ogni progetto.
18. Nella valutazione delle priorità previste al comma 17, assumono prevalenza gli interventi volti alla ottimizzazione della fruizione degli impianti sportivi, anche mediante la destinazione dei medesimi a molteplici discipline sportive, nonché l'impiego di tecnologie innovative.
19. La Giunta regionale, sulla base dei Piani provinciali predisposti ai sensi del comma 17, verifica, rimodula e integra le proposte pervenute, al fine di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 14, e stabilisce con delibera il programma regionale d'interventi per l'impiantistica sportiva e la spesa ammessa complessiva.
20. Per le finalità previste al comma 14 sono autorizzati, a favore delle Province, due limiti d'impegno ventennali di 1 milione di euro annui ciascuno a decorrere dall'anno 2009 e dall'anno 2010, con l'onere di 5 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5519 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
22. Le domande di contributo di cui al comma 21 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2018 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1092 e al capitolo 5399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
27. Al comma 45 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dalla legge regionale 1/2007, le parole <<al gruppo folkloristico Lis Primulis di Zampis di Pagnacco>> sono soppresse.
28. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, comma 45, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 27, si applicano i termini e le modalità indicati all'articolo 6, comma 54, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 45, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 27, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009, da ripartire in parti uguali tra ciascun soggetto richiedente, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1093 e del capitolo 5222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
30 bis. Il contributo di cui al comma 30 è concesso nel limite del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
36. Per sostenere gli oneri derivanti dal trasloco e la custodia provvisoria presso nuovi locali idonei della documentazione e di tutto il materiale conservato presso il Museo di Cargnacco dedicato ai Caduti della Campagna di Russia è autorizzata la concessione al Comune di Pozzuolo del Friuli di un contributo straordinario di 30.000 euro. Nel suddetto stanziamento è compreso anche l'onere per la realizzazione di un allestimento provvisorio finalizzato a consentire l'esposizione al pubblico anche di parte del materiale custodito.
37. La domanda per la concessione del finanziamento previsto al comma 36 è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, corredata di una relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 36 e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
45. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 12, della legge regionale 12/2006, come modificato dal comma 44, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.1.1106 e al capitolo 5225 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
48. Per sostenere la realizzazione della nuova sede museale della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo è autorizzata la concessione di un contributo straordinario pluriennale all'organo gestore della Scuola.
49. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 40.000 euro a decorrere dall'anno 2009 con l'onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.1106 e al capitolo 5816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
51. Gli oneri derivanti dall'articolo 34, commi 10 e 11, della legge regionale 1/1993, come modificato dal comma 50, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.2.1106 e al capitolo 5246 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
52. Per sostenere la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di gestione della candidatura di Cividale del Friuli alla Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco nel Monastero di S. Maria in Valle - Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli, è autorizzata la concessione al Comune di Cividale di un contributo straordinario pluriennale.
53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.1106 e del capitolo 5288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
55. Alla ripartizione delle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 54, al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero si provvede per l'anno 2009 assegnando a ciascuna associazione una quota proporzionale a quella a essa complessivamente attribuita nella media degli ultimi tre esercizi. Alla concessione e liquidazione del contributo complessivo spettante a ciascuna associazione si provvede in unica soluzione, di norma entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).
56. Per l'anno 2009 il termine di presentazione da parte delle associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero del programma d'attività indicato all'articolo 6, comma 1 bis, come introdotto dal comma 54, è fissato alla data del 28 febbraio.
57. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 54, la quota parte dello stanziamento per l'anno 2009 del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge è fissata in 1.400.000 euro.
58. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 54, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1113 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
59. Per le finalità indicate all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 18, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), ai fini della individuazione dei soggetti destinatari delle sovvenzioni regionali, continuano a trovare applicazione, nell'esercizio 2009, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 9, e all'articolo 23, comma 2, della medesima legge. Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera della Giunta regionale, nel quadro della programmazione generale degli interventi previsti a valere sulle assegnazioni statali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).
60. Gli oneri derivanti dal comma 59 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.2.1123 e al capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
65. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e capitoli di cui all'allegata tabella F.
Note:
1 Comma 14 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 12/2009
2 Comma 14 bis aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 12/2009
3 Comma 16 sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 12/2009
4 Parole sostituite al comma 21 da art. 7, comma 5, L. R. 12/2009
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 24, stabilita da art. 7, comma 7, L. R. 12/2009
6 Parole sostituite al comma 29 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 12/2009
7 Parole sostituite al comma 33 da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 12/2009
8 Parole sostituite al comma 35 da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 12/2009
9 Parole sostituite al comma 38 da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 12/2009
10 Comma 1 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012
11 Comma 2 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012
12 Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012
13 Comma 4 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012
14 Comma 5 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012
15 Comma 6 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012
16 Comma 30 sostituito da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012
17 Comma 31 sostituito da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012
18 Comma 32 sostituito da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012
19 Comma 30 bis aggiunto da art. 2, comma 120, lettera b), L. R. 14/2012
20 Vedi la disciplina transitoria del comma 31, stabilita da art. 2, comma 121, L. R. 14/2012
21 Comma 61 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 23/2012
22 Comma 63 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 23/2012
23 Parole sostituite al comma 24 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
24 Parole sostituite al comma 25 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
25 Parole soppresse al comma 24 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 8/2014
26 Parole sostituite al comma 25 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 8/2014
27 Comma 25 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 8/2014
28 Comma 34 abrogato da art. 38, comma 1, lettera cc), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
29 Comma 35 abrogato da art. 38, comma 1, lettera cc), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
30 Comma 64 abrogato da art. 38, comma 1, lettera cc), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
31 Derogata la disciplina del comma 16 da art. 2, comma 23, L. R. 27/2014
32 Vedi la disciplina transitoria del comma 14, stabilita da art. 4, comma 103, L. R. 27/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 1, comma 7, L. R. 7/2015
33 Comma 50 abrogato da art. 49, comma 1, lettera h), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 10 e 11 dell'art. 34, L.R. 1/1993.
34 Comma 39 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
35 Comma 40 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
36 Comma 41 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
37 Comma 42 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
38 Comma 43 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
39 Comma 46 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
40 Comma 47 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
41 La Regione subentra nei procedimenti di cui ai commi da 14 a 20 del presente articolo, come disposto all'art. 6, c. 25, L.R. 14/2016.
42 Vedi la disciplina transitoria per l'anno 2016, disposta all'art. 6, c. 26, L.R. 14/2016, relativamente all'erogazione dei contributi di cui ai commi da 14 a 20 del presente articolo.
43 Comma 11 abrogato da art. 105, comma 4, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
44 Comma 12 abrogato da art. 105, comma 4, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
45 Comma 13 abrogato da art. 105, comma 4, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
46 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).