Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).
Art. 5
 (Finalità 3 - Gestione del territorio)
2. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6 bis. Al procedimento amministrativo concernente il trasferimento di cui al comma 5 non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di cui al titolo Il, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 1.200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 9119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
11. Al fine di promuovere l'installazione di impianti fotovoltaici negli edifici già utilizzati come private abitazioni alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui all'articolo 4, comma 38 bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono assegnati, per il 50 per cento di quanto disponibile a bilancio sull'unità di bilancio 3.4.2.1068 e sul capitolo 3217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, a cittadini privati per l'installazione dei suddetti impianti negli edifici residenziali.
12. Con apposito regolamento la Giunta regionale stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 11; per l'assegnazione dei contributi la Regione può avvalersi delle Province.
13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 continuano a far carico all'unità di bilancio 3.4.2.1068 e al capitolo 3217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, da suddividere in parti uguali tra i due beneficiari, con l'onere complessivo di 120.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arba un contributo ventennale costante a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per i lavori di completamento dell'immobile avente funzioni di convitto denominato <<Di Giulian>>, destinato a ospitare gli allievi frequentanti i corsi presso il Centro di Formazione Professionale di Arba.
18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata della deliberazione con cui il soggetto contraente dispone l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e del piano dell'investimento che si intende realizzare. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 35.000 euro a decorrere dall'anno 2009 con l'onere complessivo di 105.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2009-2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e al capitolo 4900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
21. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 20 e del relativo preventivo di spesa.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 240.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
25. Per le finalità di cui al comma 23 è autorizzata la spesa di 67.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Giais di Aviano un contributo ventennale costante di 35.000 euro a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto di un fabbricato e dell'area pertinente, per i lavori di ampliamento, ristrutturazione e trasformazione del fabbricato e dell'area medesima da destinare a struttura sportiva, ricreativa e sociale.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 105.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Maria Regina del Mondo di Trieste un contributo ventennale costante di 25.000 euro a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e di ampliamento dell'edificio destinato a opere di ministero pastorale e canonica.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 75.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 60.000 per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Giorgio di Pordenone un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un mosaico all'interno della chiesa della Sacra Famiglia di viale Cossetti a Pordenone.
36. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 35 e del relativo preventivo di spesa.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
39. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 38 e del relativo preventivo di spesa.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
42. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 41 e del relativo preventivo di spesa.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 78.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 234.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un contributo pluriennale costante per la durata di quindici anni per la realizzazione del quinto lotto del progetto di pedonalizzazione del centro storico.
45. Le domande di contributo di cui al comma 44 sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 70.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 210.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 9117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2023 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
48. La domanda di contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 240.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e al capitolo 3339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2018 fa carico alla corrispondente unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
51. La domanda di contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 105.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
54. La domanda di contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 105.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
56. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo le parole <<Corpo della Guardia di Finanza,>> sono inserite le seguenti: <<delle Capitanerie di porto,>>.
58. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 23/2007, come modificata dal comma 56, e di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a bis), della legge regionale 23/2007, come inserita dal comma 57, fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
59. Al fine di consentire un più efficace utilizzo delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, della legge regionale 23/2007 per la parte non coperta dai relativi contratti di servizio, con i fondi stanziati sull'unità di bilancio 3.7.1.1067 con riferimento al capitolo 3977 e sull'unità di bilancio 3.7.1.5036 con riferimento ai capitoli 3810 e 3815 nelle quali risultano allocate risorse sufficienti per far fronte alle finalità indicate.
61. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 60 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 60 e del relativo preventivo di spesa.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.3000 e del capitolo 3395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
64. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 63 e del relativo preventivo di spesa.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 75.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.3000 e al capitolo 3414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
66. In deroga al disposto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007, i seguenti stanziamenti iscritti a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, con riferimento ai capitoli del Programma operativo di gestione a fianco indicati, non impegnati al 31 dicembre 2008, costituiscono economia di bilancio:
3.9.1.1072942245.748,09
9438249.993,48
3.9.2.1072466150.000
9508 limite 697.352,67
9510 limite 281.399,48
9512500.000
9549 limite 2782.948,76
96219.877,25

Le rinvenienti somme sono destinate alla copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa disposte con il comma 83:
3.9.2.1072952410.431,16
95001.906.888,57


67. Al fine di attuare il piano d'intervento di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a nominare un commissario straordinario che assume tutte le incombenze previste da tale legge e già facenti riferimento alla Regione.
69. Il commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni dispone di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, di collaborazioni e di consulenze e provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.
70. Al commissario straordinario, per la durata dell'incarico, è attribuito un compenso mensile pari alla retribuzione spettante al personale regionale con la qualifica di dirigente, con le funzioni di direttore di servizio di cui al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., e successive modifiche, nonché i rimborsi delle spese di missione previsti per il personale regionale.
71. Il commissario straordinario subentra nei contratti già in essere disposti dall'Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 67. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione degli stessi entro trenta giorni dalla nomina del commissario straordinario.
72. Ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui ai commi 67 e 69 è istituito, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario straordinario. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 66/1991 e successive modifiche, nonché ulteriori fondi assegnati dall'Amministrazione regionale o da altri soggetti per le spese del personale a contratto, per il ricorso a consulenze e collaborazioni, nonché per le spese generali di funzionamento, ivi compreso il compenso del commissario straordinario.
73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento per l'amministrazione del fondo di cui al comma 72. Gli adempimenti connessi all'attuazione di quanto disposto dal presente comma e dal comma 67 sono di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
74. In deroga al disposto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007, lo stanziamento complessivo di 21.166.902,64 euro iscritto per la quota di 289.759,02 euro a carico dell'unità di bilancio 3.9.1.1072 e del capitolo 9454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, e per la quota di 20.877.143,62 euro a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9553 del medesimo stato di previsione, non impegnati al 31 dicembre 2008, costituiscono economia di bilancio. La rinveniente somma complessiva è destinata alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte, rispettivamente, per 289.759,02 euro a carico dell'unità di bilancio 3.9.1.1072 e del capitolo 9400 e per 20.877.143,62 euro a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
75. Al fine di dare attuazione a quanto disposto in via d'urgenza dall'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2008, n. 3709 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 8 e 9 agosto 2008 si sono verificate nel territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), la Protezione civile della Regione provvede all'attuazione della prova selettiva ivi prevista e all'assunzione del personale interessato.
76. La Protezione civile della Regione sviluppa e promuove, in collaborazione con il Sistema regionale di emergenza 118 e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali poste a tutela della pubblica incolumità ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), l'impiego di sistemi tecnologici innovativi finalizzati ad agevolare e potenziare l'efficacia degli interventi di ricerca, recupero e soccorso di persone disperse.
77. Gli oneri relativi all'attuazione del comma 76 fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1070 e al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
82. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 34/1987 dopo le parole <<, per il restauro degli stessi.>> sono aggiunte le seguenti: <<La contribuzione per i manti di copertura non è vincolata al restauro della facciata del fabbricato interessato.>>.
83. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 3 - Gestione del territorio, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella D.
Note:
1 Comma 20 interpretato da art. 4, comma 3, L. R. 11/2009
2 Comma 14 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
3 Comma 20 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
4 Comma 32 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
5 Comma 33 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
6 Comma 38 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
7 Comma 41 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
8 Comma 47 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
9 Comma 50 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
10 Comma 53 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
11 Comma 60 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
12 Comma 63 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
13 Parole sostituite al comma 23 da art. 5, comma 29, L. R. 12/2009
14 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 73, L. R. 12/2009
15 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 73, L. R. 12/2009
16 Comma 18 bis aggiunto da art. 5, comma 74, L. R. 12/2009
17 Comma 5 sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 12/2010
18 Comma 6 sostituito da art. 4, comma 4, L. R. 12/2010
19 Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 12/2010
20 Comma 6 ter aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 12/2010
21 Comma 24 sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 17/2010
22 Comma 78 sostituito da art. 164, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
23 Comma 79 sostituito da art. 164, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
24 Comma 79 bis aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
25 Comma 79 ter aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
26 Comma 79 quater aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
27 Comma 79 quinquies aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
28 Comma 79 sexies aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
29 Comma 79 septies aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
30 Integrata la disciplina del comma 67 da art. 4, comma 78, L. R. 14/2012
31 Comma 68 abrogato da art. 4, comma 82, L. R. 14/2012
32 Comma 8 abrogato da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 19/2012
33 Comma 9 abrogato da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 19/2012
34 Comma 10 abrogato da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 19/2012
35 Integrata la disciplina del comma 50 da art. 31, comma 7, L. R. 13/2014
36 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 59, L. R. 27/2014
37 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 60, L. R. 27/2014
38 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 3, comma 47, L. R. 20/2015
39 Integrata la disciplina del comma 72 da art. 4, comma 40, L. R. 20/2015
40 Comma 78 abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
41 Comma 79 abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
42 Comma 79 bis abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
43 Comma 79 ter abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
44 Comma 79 quater abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
45 Comma 79 quinquies abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
46 Comma 79 sexies abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
47 Comma 79 septies abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
48 Comma 80 abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 51, commi 1 bis e 1 ter, L.R. 14/2002.