Art. 17
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2009.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 32, e all'articolo 5, commi 66 e 74, esplicano i loro effetti dal 31 dicembre 2008.